tratto da la settimanagiuridica.it - autore Massimo Asaro

Corte di Cassazione 4411/2021 (link).

Quando pende l’accusa e fino alla condanna definitiva, il reato (ancora non accertato) non può produrre alcuna conseguenza sul rapporto di servizio (salve le eventuali misure cautelari adottate in sede giudiziale) e sussistono, invece, o possono sussistere esigenze cautelari che si collegano alla pendenza del procedimento penale.

L’interesse all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della P.A. permane anche nell’ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente e ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poiché il datore di lavoro pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della sua immagine e in conformità ai principi costituzionali di legalità, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Nel caso di fatti penalmente rilevanti, la P.A. ha pertanto l’onere di attivare (o riprendere) l’iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l’incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare. Qualora il procedimento disciplinare non venga attivato o portato a conclusione, il dipendente a cui la P.A. abbia applicato:

  1. la sospensione cautelare facoltativa, ha diritto alla restitutio in integrum;
  2. la sospensione cautelare obbligatoria a seguito di sentenza di condanna anche non definitiva, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 97/2001 (cioè quando non si versi in situazione di impossibilità oggettiva ed assoluta del lavoratore a rendere la prestazione), ha diritto alla restitutio in integrum come nel caso precedente;
  3. la sospensione cautelare obbligatoria connessa all’applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare, non ha diritto alla restitutio in integrum, a prescindere dall’avvio e dall’esito del procedimento disciplinare, poiché la perdita della retribuzione (durante la sospensione) si riconnette a un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente.

La sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico, ai sensi del citato art. 4 della L. n. 97/2001, costituisce misura cautelare di carattere interinale il cui esito è legato agli sbocchi del procedimento disciplinare, restando giustificata solo ove la sanzione poi inflitta sia di gravità pari o maggiore della sospensione applicata. Ove il procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzione inflitta sia di minor gravità, al dipendente è dovuta la restitutio in integrum in relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata.

L’onere della P.A. di dare avvio al procedimento disciplinare sussiste anche in ipotesi di cessazione medio tempore del rapporto di lavoro.

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