Corte di Cassazione – Sezione Lavoro
Sentenza n. 7657 del 19/3/2019
Pubblico impiego – sospensione cautelare dal servizio – natura della sospensione – richiesta di restitutio in integrum – natura retributiva e non risarcitoria – riattivazione procedimento disciplinare – principi di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il ricorrente chiede che gli vengano riconosciute le differenze tra il trattamento retributivo dovuto in relazione alla sua qualifica e l’assegno alimentare corrispostogli dalla amministrazione datrice di lavoro durante la sospensione cautelare dal servizio, comminatagli a causa di un procedimento penale a suo carico. Il processo penale si era poi estinto per prescrizione del reato ma l’amministrazione non aveva attivato il procedimento disciplinare nei termini previsti dalla legge. Nell’accogliere, in parte, le richieste del ricorrente, la Corte fa una disamina dettagliata della natura della sospensione cautelare e della restitutio ad integrum, e detta una serie di principi di diritto anche in relazione alla riattivazione del procedimento disciplinare. I giudici cassano con rinvio la sentenza della Corte d’appello fissando i seguenti principi cui dovrà attenersi il giudice del rinvio: “nell’impiego pubblico contrattualizzato la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora all’esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato. Il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogniqualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta. L’onere di attivarsi per consentire la tempestiva ripresa del procedimento disciplinare, una volta definito quello penale, grava sull’amministrazione e non sul dipendente pubblico, sicché non rileva, né può fare escludere il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa, la circostanza che l’incolpato non abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro la sentenza passata in giudicato di definizione del processo penale pregiudicante”.
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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro
Ordinanza n. 9031 del 1/4/2019
Dipendente pubblico – rapporto in convenzione – richiesta stabilizzazione ex art. 1 comma 519 L. 296/2006 – principi di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte chiarisce come devono essere interpretati i requisiti ed i limiti di cui all’art. 1 comma 519 della legge n. 296/2006 riguardante la stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni.
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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro
Ordinanza n. 11787 del 6/5/2019
Pubblico impiego – progressioni verticali- mancato svolgimento delle procedure – richiesta risarcimento per perdita di chances – respinta – chiarimenti su atti di programmazione del fabbisogno del personale, blocco delle assunzioni, patto i stabilità interno
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte respinge il ricorso di un dipendente della regione Abruzzo che chiedeva di essere risarcito per la perdita di chances, nel periodo 2000-2010, a causa del mancato svolgimento, da parte dell’amministrazione, delle procedure per la progressione verticale previste dall’art. 4 del CCNL di comparto 31/3/1999. I giudici innanzi tutto chiariscono quando si può parlare, in fattispecie come queste, di perdita di chances. Successivamente, attraverso un puntuale percorso temporale, la Corte chiarisce – ponendoli alla base delle sue motivazioni – la natura e gli scopi degli atti di programmazione del fabbisogno del personale, del blocco delle assunzioni e del patto di stabilità interno, disposizioni che, dicono i giudici, sono destinate ad incidere anche sulla spesa per il personale delle Regioni, degli Enti Locali e del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso modo numerose altre ordinanze successive, sulla medesima richiesta.
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Corte di Cassazione – Sezione Lavoro
Ordinanza n. 11948 del 7/5/2019
Pubblico impiego – procedimento disciplinare – attività extra lavorativa non autorizzata – condotta truffaldina del dipendente – licenziamento disciplinare – non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati – richiesta reintegra nel posto di lavoro e risarcimento danni – applicazione art. 67 lett. d) ccnl 2004 comparto Agenzie – rigetto del ricorso – principi di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nel rigettare il ricorso di un dipendente dell’Agenzia delle Dogane che – a seguito di sentenza penale di non luogo a procedere nei suoi confronti per prescrizione dei reati ascrittigli – chiedeva di essere riassunto dall’amministrazione che lo aveva licenziato a seguito delle sue condotte truffaldine, i giudici ricordano alcuni principi di diritto relativi al rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, ma in particolare chiariscono come vada interpretato l’art. 67 del CCNL del 2004 per il comparto delle agenzie fiscali. Dicono i giudici: “L’art. 67 del CCNL 28.5.2004 per il personale del comparto delle Agenzie Fiscali, individuate dall’art. 3 CCNQ 18.12.2002, prevede che il licenziamento senza preavviso si applica in caso di … b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;… d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro….. e) condanna passata in giudicato: 1. per i delitti indicati nell’art. 15, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni; 2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001. Solo per le fattispecie tipizzate nelle lettere b) ed e) il recesso viene ricollegato al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, mentre nell’ipotesi di cui alla lettera d) rileva la gravità della condotta e l’irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva è consentita, a prescindere dalla rilevanza penale dell’azione, in relazione a «fatti o atti anche dolosi che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto» (Cass. n. 21260/2018). Non vi è dubbio che in detta fattispecie possa essere sussunta anche la condotta del dipendente astrattamente idonea ad integrare un delitto quando, per il sopravvenire di una causa estintiva del reato, non sia stato possibile accertare con efficacia di giudicato la responsabilità penale”.
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Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 5/2019
Pubblico Impiego – Proventi sanzioni amministrative violazione codice della strada – Utilizzo
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio si pronuncia in merito alla possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada – ai sensi dell’art. 208 d.lgs 285/1992 – per incrementare il fondo per il lavoro straordinario e alla relativa assoggettabilità degli stessi ai vincoli di finanza pubblica. In particolare, i giudici evidenziano che: “la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, al Fondo risorse decentrate, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario, e che i predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente e destinata all’incentivazione di specifiche situazioni lavorative”; inoltre i giudici negano la possibilità di “maggiorare l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa».
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Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regione Emilia Romagna
sentenza n. 53/2019
Pubblica Amministrazione – Incarichi esterni non autorizzati – Responsabilità erariale
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili evidenziano che un dipendente pubblico, in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno e in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte dell’amministrazione di appartenenza, non può svolgere attività professionali extra istituzionali. Ciò in quanto: “Il rapporto di lavoro pubblico è storicamente caratterizzato da un regime di incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico a tempo pieno è tendenzialmente preclusa la possibilità di svolgere attività extra-lavorative”. Secondo il Collegio, la ratio di tale divieto va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, art.98 Cost.”; la finalità di tale disposizione, a parere dei giudici contabili, è indirizzata a preservare le energie del lavoratore e a tutelare il buon andamento della p.a., poiché “la prestazione di attività lavorative supplementari, non previamente autorizzate dall’amministrazione di appartenenza, incide negativamente sulle prestazioni lavorative rese presso la struttura pubblica nei cui confronti l’interessato ha l’obbligo di dedicarsi completamente (Corte dei Conti, Sez. giur. Marche, n. 108 e 109/2012)”.
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Corte dei Conti
Sezione controllo Lombardia deliberazione n. 150/2019
Enti locali – Limiti finanziari – Fondo trattamento accessorio
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili in merito alla determinazione dell’ammontare complessivo del fondo per trattamento accessorio del personale, con specifico riferimento alla cumulabilità dei fondi dedicati alle varie categorie di lavoratori dipendenti, hanno ribadito che: “nel computo del tetto di spesa ora previsto dal comma 2, dell’art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio dall’ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell’ente medesimo”. In tal senso si è espressa la Sezione delle Autonomie quando ha affermato in particolare che: “Se, dunque, il legislatore ha inteso adoperare locuzioni quali “…l’ammontare complessivo delle risorse…” destinate al “…trattamento accessorio del personale” (in alternativa all’espressione “…ammontare delle risorse presenti nei fondi per la contrattazione integrativa”) è perché ha voluto comprendere nel limite stabilito anche le eventuali entrate ulteriori rispetto a quelle presenti nei fondi delle risorse decentrato. (sezione delle Autonomie n. 26/2014).
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Corte dei Conti – Sezione controllo Regione Sicilia deliberazione n. 85/2019
Enti locali – Limiti finanziari – Fondo trattamento accessorio
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio ha ritenuto, relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito alla inclusione o meno nel tetto di spesa del personale degli oneri dei rinnovi contrattuali derivanti dall’applicazione del Ccnl delle Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, che: “La chiara finalità della norma, consistente nel precludere agli enti, che si trovano in particolare situazione finanziaria, di superare il limite di spesa, senza prevedere alcuna esclusione ai fini della sua determinazione, induca a ritenere che non sia possibile escludere le spese riguardanti i rinnovi contrattuali dal computo del tetto fissato. A tale soluzione interpretativa conducono sia il tenore letterale della disposizione sia la sua ratio, anche in considerazione del raffronto sistematico con la differente tecnica legislativa utilizzata a livello statale per l’introduzione di analoghi tetti in materia di contenimento della spesa pubblica per il personale,” ai sensi dell’art. 1, comma 557, L.n.296/2006, “che ha imposto di assicurare la riduzione della spesa del personale con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali”.
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