tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

I principali documenti di interesse per gli enti locali e le P.A. – 1-15 maggio 2019

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Modello di interoperabilità
L’Agid ha messo in consultazione le linee guida del Modello di interoperabilità, disponibili fino al 14 giugno 2019 per commenti e suggerimenti. Il documento rappresenta l’aggiornamento delle linee guida sul tema della cooperazione applicativa (SPCoop). L’esigenza di aggiornare le precedenti linee guida nasce dalle novità introdotte dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2019-2021 e dal tempo trascorso dall’ultima revisione del documento, in relazione alla rapidità con cui evolvono il settore dell’ICT e gli standard disponibili.
Le Linee Guida sono volte a favorire lo sviluppo di applicazioni interoperabili, migliorando quindi i servizi verso cittadini, professionisti ed imprese. Destinatari della consultazione sono tutte le amministrazioni che si trovano a sviluppare o mantenere un parco applicativo da utilizzare nell’ambito dei propri compiti istituzionali che richieda interazione con altre pubbliche amministrazioni o soggetti terzi (cittadini e imprese), gli operatori del mercato ICT (aziende, sviluppatori, integratori, etc.) e tutti gli addetti ai lavori o gli interessati al tema.
Linee guida sull’acquisizione e il riuso del software nella PA
L’Agid ha pubblicato le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”, adottate secondo le previsioni dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Secondo le Linee Guida, le soluzioni che la PA rende riusabili devono essere pubblicate con licenza aperta, promuovendo un cambio culturale, con la spinta verso un più ampio utilizzo del software di tipo aperto, e facendo sì che qualsiasi investimento di una pubblica amministrazione sia messo a fattor comune delle altre amministrazioni e della collettività. Ciò permetterà anche di ottimizzare la condivisione di soluzioni e di semplificare le scelte di acquisto e gli investimenti in tema di servizi digitali.
Le linee guida sostituiscono la precedente circolare n. 63 del 2013 introducendo importanti novità: eliminano il “catalogo del riuso”; prevedono che il software sviluppato da una PA deve essere sottoposto ad una licenza aperta (EUPL 1.2 con alcune eccezioni che consentono l’uso di licenze AGPL 1.2, BSD 3 e CCBY 4.0); non è più necessario ricorrere a convenzioni per riutilizzare il software.
Le Linee guida individuano le modalità e i criteri con i quali un’amministrazione deve effettuare la valutazione comparativa per decidere la modalità di acquisizione di un software; la piattaforma per la pubblicazione di codice sorgente sotto licenza aperta e la documentazione del software messo a riuso dalle amministrazioni, indicando anche le modalità tecniche di utilizzo.
Il documento e la metodologia in esso descritta sono da intendersi come ausilio a un percorso decisionale che rimane sotto la piena responsabilità delle amministrazioni, sia nel momento in cui condividano le soluzioni sia quando le adottino in riuso nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di pubblica amministrazione digitale, contratti pubblici e protezione dei dati personali.
APPALTI PUBBLICI
Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali
L’Anac ha messo in consultazione il documento di aggiornamento della delibera n. 32 del 2016 recante «Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali», elaborato all’esito della preventiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato, con l’obiettivo di definire un quadro d’insieme chiaro e coerente, individuando le diverse modalità di affidamento dei servizi sociali a disposizione delle stazioni appaltanti e delineando i tratti caratteristici e gli ambiti applicativi di ciascun istituto. Il termine per far pervenire i contributi è fissato alle ore 24:00 del 13 giugno 2019.
Pubblicazione dei dati per la verifica del rispetto degli obblighi di esternalizzazione
In un comunicato dell’8 maggio, il Presidente dell’Anac ha fornito alcune indicazioni in merito alle Linee guida n. 11, il cui paragrafo 5 indica gli obblighi di pubblicazione a carico dei concedenti e dei concessionari per la verifica del rispetto degli obblighi di esternalizzazione previsti dall’art. 177D.Lgs. n. 50 del 2016. Al punto 5.6, per un refuso, è fissato il primo termine per la pubblicazione dei dati, relativi al periodo 19 aprile 2018-31 dicembre 2019, entro il 31 marzo 2019 anziché il 31 marzo 2020. Pertanto, il termine per la pubblicazione deve intendersi il 31 marzo 2020.
Informa inoltre che il D.L. n. 32 del 2019 ha modificato il comma 2 dell’art. 177 prevedendo che il periodo transitorio per l’adeguamento delle disposizioni di cui al comma 1 sia posticipato al 31 dicembre 2019, con conseguente slittamento del predetto termine – a norma vigente – al 31 marzo 2021 e con riferimento alle esternalizzazioni del 2020.
CONTABILITA’ E CONTROLLI
Leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente
L’art. 10-bisL. n. 196 del 2009 prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) sia corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali. La nota riporta i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell’onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o de finanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità, nonché del piano finanziario pluriennale dei pagamenti.
Con la circolare n. 16, la RGS definisce gli ambiti di analisi nonché il processo di rilevazione di tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa.
Allegato 3 – prospetto richiesta utenze NILPS
Rinegoziazione dei mutui
Con la Circolare n. 1293, la Cassa Depositi e Prestiti si dice disponibile a rinegoziare i prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2019 concessi a Città Metropolitane e ai Comuni capoluogo di Regione o sedi di Area metropolitana, inclusi quelli già oggetto di precedenti rinegoziazioni. La circolare specifica la procedura di adesione in un periodo che si chiude il 24 maggio.
Gli esiti dei controlli svolti dall’Ispettorato generale di finanza presso i Comuni
L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno ha reso pubblico il report sugli esiti dei controlli svolti dall’Ispettorato generale di finanza presso i Comuni attraverso i servizi ispettivi di finanza pubblica negli anni 2015-2017.
Il monitoraggio, il controllo e la vigilanza della gestione amministrativa e finanziaria degli enti territoriali si colloca all’interno del più ampio sistema dei controlli amministrativo-contabili svolti dalla Ragioneria Generale dello Stato presso tutte le pubbliche amministrazioni, per il tramite dell’Ispettorato Generale di Finanza.
FINANZIAMENTI
Biblioteche di quartiere e progetti culturali
Il Mibac ha pubblicato i bandi, “Progetto biblioteca Casa di quartiere” e “Progetto Scuola attiva la cultura”, rivolti a scuole e biblioteche. I bandi prevedono partnership con gli enti locali e hanno come finalità la promozione della cultura per favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti di quartieri prioritari e complessi di città metropolitane e città capoluogo di provincia. Per entrambi, la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 5 luglio 2019 alle ore 12:00.
Il primo ha cinque obiettivi strategici: a) incrementare e diversificare l’offerta di attività culturali e creative attraverso la promozione di progetti innovativi che valorizzino il ruolo delle biblioteche come presidi culturali, istituzionali e sociali in aree normalmente non raggiunte da questo tipo di attività e progetti culturali; b) riconoscere e stimolare l’esercizio del diritto di agire e partecipare degli abitanti di quartieri prioritari e complessi nella realizzazione e fruizione di progetti, attività culturali e creative innovative; c) integrare l’offerta di servizi pubblici in quartieri prioritari e complessi stimolando l’offerta di servizi di quartiere, anche da parte delle comunità di abitanti, da generare attraverso la fruizione delle biblioteche in orari, inclusi i pomeridiani e serali, giorni prefestivi e festivi; d) favorire il riuso da parte degli abitanti del quartiere di spazi inutilizzati o sottoutilizzati a disposizione della biblioteca e comunque presenti nei medesimi quartieri; e) costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico dei quartieri prioritari e complessi, anche attraverso l’incubazione di forme di imprese culturali e creative innovative di quartiere o di comunità urbane, creando dinamiche collaborative tra abitanti dei medesimi quartieri, istituzioni pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni cognitive, società civile organizzata, artisti e creativi (a titolo meramente esemplificativo: attori, musicisti, registi, film-makers, fotografi, ecc.) e/o altre figure professionali (a titolo meramente esemplificativo: architetti, paesaggisti, designers, giuristi, psicologi, antropologi, sociologi, economisti, programmatori, ecc.) necessarie o utili per l’incubazione di attività culturali e creative innovative.
Il finanziamento erogabile a ciascun progetto è fissato entro la misura massima dell’80% cento dei costi ammissibili e comunque entro il limite massimo di 80 mila euro IVA inclusa. Beneficiarie sono le biblioteche civiche e le biblioteche gestite in maniera non profit situate in quartieri prioritari e complessi di città metropolitane e capoluogo di provincia; le biblioteche civiche, le biblioteche gestite da soggetti non profit come capofila di partenariati composti da ente pubblico, associazione culturale, associazione, comitato o gruppo informale e da un esercizio commerciale o artigianale, una fondazione di origine bancaria, un’impresa culturale e creativa, professionisti singoli o associati e/o esperti di progettazione culturale e/o per la creatività e/o urbana.
Il bando “Scuola attiva la Cultura” ha quattro obiettivi strategici: a) incrementare e diversificare l’offerta culturale attraverso la promozione di progetti innovativi che valorizzino il ruolo delle scuole come presidi culturali, istituzionali e sociali in aree normalmente non raggiunte da questo tipo di attività e progetti culturali; b) riconoscere e stimolare l’esercizio del diritto di agire e partecipare degli abitanti di quartieri prioritari e complessi nella realizzazione e fruizione di progetti, attività culturali e creative innovative; c) migliorare i servizi e le funzioni culturali nei quartieri prioritari e complessi, attraverso l’apertura, l’animazione e la fruizione in orario extracurricolare dei presidi scolastici da parte degli abitanti dei quartieri prioritari e complessi; d) costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico dei quartieri prioritari e complessi, anche attraverso l’incubazione di forme di imprese culturali e creative innovative di quartiere o di comunità urbane, creando dinamiche collaborative tra abitanti dei medesimi quartieri, istituzioni pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni cognitive, società civile organizzata, artisti e creativi (a titolo meramente esemplificativo: attori, musicisti, registi, film-makers, fotografi, ecc.) e/o altre figure professionali (a titolo meramente esemplificativo: architetti, paesaggisti, designers, giuristi, psicologi, antropologi, sociologi, economisti, programmatori, ecc.) necessarie o utili per l’incubazione di attività culturali e creative innovative.
Sono ammesse le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado delle Città metropolitane e capoluoghi di Provincia singolarmente e/o loro reti e consorzi; le medesime istituzioni come capofila di partenariati composti dalle tipologie di soggetti indicati per il primo bando.
PERSONALE E PREVIDENZA
Effetti sui trattamenti pensionistici delle disposizioni in materia di riduzione dei limiti retributivi
L’INPS fornisce chiarimenti relativamente agli effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali conseguenti all’applicazione dei limiti retributivi di cui all’art. 23-terD.L. n. 201 del 2011 convertito dalla L. n. 214 del 2011 e delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 471 ss.L. n. 147 del 2013:
– l’art. 23-ter ha fissato il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali;
– i commi 471 e seguenti hanno ampliato la platea dei destinatari dell’art. 23-ter.
Il limite di 240 mila euro annui è previsto dall’art. 13, comma 1, D.L. n. 66 del 2014, a decorrere dal 1° maggio 2014. L’INPS ricorda che, nel caso di lavoratori dipendenti che, per effetto di un rapporto o di contratto in corso, percepiscono un trattamento superiore, si procederà al calcolo della differenza.
Qualora l’iscritto, per effetto del superamento dei limiti retributivi, non abbia percepito alcun emolumento retributivo, il trattamento pensionistico e previdenziale viene determinato non valorizzando, nell’anzianità contributiva utile, l’arco temporale durante il quale non è stata corrisposta alcuna retribuzione; conseguentemente la base di calcolo da utilizzare per la determinazione del relativo trattamento di quiescenza e previdenza deve essere riferita alle retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento di tali emolumenti per effetto del superamento dei limiti retributivi.
Resta fermo che, ai fini dell’indennità una tantum di cui all’art. 42D.P.R. n. 1092 del 1973, l’anzianità contributiva relativa al periodo durante il quale l’iscritto non ha percepito alcuna retribuzione non deve essere valorizzata. Alla determinazione dell’indennità una tantum concorrono le retribuzioni utili effettivamente percepite prima dell’azzeramento.
Regolarizzazioni contributive
L’INPS comunica che è stato realizzato un aggiornamento all’attuale procedura di “Regolarizzazione contributiva” per la gestione dipendenti pubblici. In particolare, sono stati eliminati i cicli elaborativi e le Strutture territoriali, per le posizioni di rispettiva competenza, predisporranno i fascicoli elettronici nei quali l’operatore può inserire uno o più nominativi di dipendenti dell’amministrazione sui cui procedere alla regolarizzazione, ed in relazione ai quali può essere emessa, a carico dell’ente, la relativa nota di debito, con gli importi richiesti per ciascun nominativo.
L’ente potrà consultare i dettagli dei calcoli effettuati, da cui scaturiscono le partite contributive a debito, a credito e gli esiti della compensazione, direttamente sul Portale dei Servizi on line, accedendo al servizio web “Note di debito”, appositamente implementato con la funzione di visualizzazione e disponibile in automatico a tutti gli utenti già abilitati.
L’ente, ricevuta la nota di debito, avrà 90 giorni per pagare l’importo dovuto o per effettuarne la contestazione; al riguardo, si sottolinea la necessità del rispetto del termine indicato, decorso il quale gli importi comunicati saranno consolidati sull’ECA di riferimento. La contestazione dovrà essere effettuata esclusivamente accedendo al servizio web “Note di Debito”.
All’atto della contestazione, l’ente potrà indicare il contributo da considerare in sostituzione di quello presente negli archivi dell’Istituto e inserire nel campo note i riferimenti della certificazione probatoria comunicata via PEC alla Struttura INPS competente.
Proventi del Codice della strada (Funzioni Locali)
Tra le altre diverse finalità, l’art. 56-quater, lett. c), del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Le relative risorse possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno, in quanto questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
Espletamento di accertamenti diagnostici (Funzioni Centrali)
Se l’assenza programmata è intervenuta nell’ambito di una condizione patologica già sussistente e certificata, l’assenza dal domicilio per lo svolgimento degli accertamenti che non hanno potuto avere luogo a causa dell’imprevisto tecnico può ritenersi giustificata dalla documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che attesta quanto accaduto e dà conto della presenza del lavoratore presso la struttura.
Se, diversamente, non vi era concomitanza dello stato patologico, e certamente esso non può essere stato indotto da un esame non svolto, non può in alcun caso trattarsi di malattia. Resta, quindi, da valutare se sia possibile accordare i permessi di cui al comma 1 dell’art. 35 del CCNL. L’Agenzia ritiene ammissibile il ricorso ai permessi per effettuare esami diagnostici di cui al comma 1, limitatamente alle ore necessarie a giustificare l’assenza, sulla base della documentazione attestante l’effettiva presenza del lavoratore presso la struttura sanitaria.
Come chiarito dal comma 15 dell’art. 35, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire, in alternativa, dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.
Turni diurni antimeridiani e pomeridiani (Funzioni Centrali)
La disciplina delle turnazioni contenuta nell’art. 19 del CCNL per il comparto delle Funzioni centrali non individua le fasce orarie dei turni antimeridiano e pomeridiano, limitandosi a delineare un turno diurno dalle ore 6 alle ore 22; ciò in quanto tale distinzione non assume più rilevanza dal punto di vista della quantificazione dell’indennità, dal momento che in entrambi i casi si applica il compenso per turno diurno stabilito nella maggiorazione oraria del 10%.
Ai sensi del comma 3, lett. f) del medesimo art. 19 è comunque possibile istituire turni antimeridiani e pomeridiani nell’intervallo diurno al fine di assicurare il presidio della struttura operativa nell’orario 7-18. L’articolazione dei turni dovrà essere definita in maniera da rispondere alle esigenze organizzative e funzionali del servizio da svolgere e l’assegnazione ad essi del personale, in linea con quanto disciplinato dal CCNL, dovrà rispondere ai noti criteri di rotazione, equilibrio e avvicendamento.
Ore prestate in eccedenza (Funzioni Centrali)
Laddove venga richiesta una prestazione di lavoro oltre l’orario d’obbligo, che dia luogo ad un’eccedenza oraria, essa potrà essere conteggiata come lavoro straordinario con l’autorizzazione del dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio e sulla base delle disponibilità delle risorse. Non vi è, dunque, incompatibilità tra lo svolgimento di lavoro straordinario e l’utilizzo, nel corso della medesima giornata, di un permesso retribuito ex art. 32 o art. 35, comma 3.
La precisazione contenuta all’art. 32, comma 3, vale, invece, ad escludere la corresponsione di compensi per lavoro straordinario durante le ore di assenza coperte da permesso retribuito. Per effetto di tale previsione – che esplicita comunque un principio generale estensibile a tutte le tipologie di permesso retribuito – non risulta pertanto possibile, dopo il completamento dell’orario d’obbligo, fruire di un permesso, ai sensi del citato art. 32, che dia luogo al riconoscimento di compensi per lavoro straordinario.
Congedi parentali a ore (Funzioni Centrali)
L’utilizzo ad ore del congedo parentale è consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La contrattazione collettiva nazionale si è limitata ad una conferma della possibilità di accesso a tale forma di flessibilità, rinviando implicitamente alle modalità applicative previste dalla fonte legale.
La scelta operata dalle parti contrattuali, quindi, fa propria l’individuazione dell’intervallo di fruizione oraria nella forma di metà dell’orario medio giornaliero, il cui impatto, rispetto al montante di giornate di congedo spettanti, consuma una frazione pari allo 0,5.
SERVIZI PUBBLICI E AL CITTADINO
Accesso all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente da parte dei Comuni non subentrati
Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, del Ministero dell’Interno scrive ai Prefetti in ordine all’accesso in ANPR da parte dei Comuni non subentrati, per comunicare che risultano transitati circa 2000 Comuni, per una popolazione di quasi 22 milioni di abitanti.
Al fine di accelerare le operazioni di subentro e consentire anche ai Comuni non ancora transitati l’accesso alla nuova banca dati, è necessario procedere all’assegnazione degli appositi dispositivi, ossia certificato di postazione, smart card personale, lettore di smart card.
A tal fine i Comuni devono comunicare, effettuando così il previsto “censimento”, il nominativo del Sindaco, dell’amministratore locale della sicurezza e degli operatori anagrafici da abilitare all’accesso all’ANPR ed all’utilizzo delle relative postazioni di lavoro. In considerazione delle elezioni amministrative del 26 maggio, i Comuni interessati alla consultazione dovranno invece effettuare il “censimento” entro il 30 giugno 2019.
Effettuato il censimento degli operatori anagrafici, saranno prodotte e personalizzate le smart card che, a partire dal 1 giugno, saranno trasmesse alle Prefetture per la successiva la consegna ai Comuni entro il 15 luglio, unitamente ai lettori.
Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore
Relativamente al “Premio Nascita” di cui all’art. 1, comma 353L. n. 232 del 2016, a decorrere dal maggio 2017 è stata rilasciata la procedura per la presentazione on line delle domande, che devono essere trasmesse all’INPS esclusivamente in via telematica. L’Istituto ha recentemente realizzato il servizio in versione mobile, che consente la presentazione delle domande tramite dispositivo mobile/tablet alle sole utenti che intendono richiedere il Premio esclusivamente per i seguenti eventi: compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza); nascita avvenuta, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza.
Bullismo e cyberbullismo
Con la sentenza n. 116 del 10 maggio la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme della L.R. Umbria 9 maggio 2018, n. 4 di disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Norme contestate perché conterrebbero una formulazione generica e poco chiara, atta a ricomprendere non solo interventi di carattere social-preventivo, ma anche quelli strettamente inerenti all’ordine pubblico e alla sicurezza.
Osserva la Consulta in via preliminare come il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sia oggetto di particolare attenzione ad ogni livello, per l’allarme destato dal diffondersi di comportamenti aggressivi, soprattutto negli ambienti scolastici, che non di rado trascendono in forme di violenza fisica e psicologica verso i soggetti più deboli e meno integrati. Il fenomeno non è nuovo, ma nelle nuove generazioni presenta caratteri di maggiore diffusione e pervasività, a causa delle potenzialità offerte dagli strumenti tecnologici, i nuovi media e i social networks. Il legislatore statale è da ultimo intervenuto in materia con la L. n. 71 del 2017.
Il tema è particolarmente sentito anche a livello locale, dove numerose sono le iniziative che perseguono il medesimo obiettivo di prevenzione e contrasto del bullismo, attraverso la promozione e il finanziamento di progetti e programmi per la diffusione di una cultura del rispetto dell’altro, della dignità di ogni persona, della convivenza civile, della solidarietà, nonché l’istituzione di organismi tecnici per il monitoraggio e l’analisi del fenomeno. Un tale obiettivo, del resto, richiede un’azione capillare, soprattutto di tipo educativo, che coinvolga tutti i soggetti che quotidianamente entrano in contatto con i ragazzi nei vari ambiti di socializzazione, a partire dalle famiglie e dalle scuole.
In questo quadro si inserisce anche la L.R. Umbria n. 4 del 2018, un intervento normativo volto a promuovere campagne di educazione civica all’interno delle istituzioni scolastiche, accordi e intese con i soggetti istituzionali operanti nel territorio, promuovendo e finanziando progetti e programmi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, come pure per l’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete.
In particolare, la Regione Umbria promuove e sostiene progetti e programmi concernenti la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione; la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo; l’attivazione di programmi di sostegno in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo e nonché di programmi di recupero rivolti agli autori di detti atti; l’organizzazione di corsi, programmi di assistenza e di supporto per i genitori. Istituisce il «Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo», presieduto dal Presidente della Giunta regionale o l’Assessore a tal fine delegato.
La lettura complessiva della legge porta la Corte ad escludere che le disposizioni impugnate eccedano l’ambito di intervento regionale e interferiscano con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost. E questo perché il legislatore regionale è intervenuto in un’ottica di prevenzione del bullismo quale problema di interesse sociale generale, per tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, perseguendo finalità di prevenzione, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

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