Questo principio viene affermato nella sentenza n. 33/20, pubblicata il 18 febbraio 2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti con cui viene condannato il Sindaco di un Comune, un Segretario comunale e il dipendente a cui era stata attribuita una ‘posizione organizzativa’ in assenza dei requisiti normativamente previsti.
Il Sindaco di un Comune conferiva le funzioni di responsabile di un settore e il relativo incarico di posizione organizzativa ad un dipendente, appartenente alla categoria C, attribuendogli la relativa indennità nella misura annua di € 8.247,20 e la conseguente indennità di risultato, per tutta la durata del suo mandato sindacale.
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