É inammissibile il ricorso proposto da un operatore economico contro le nuove modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica (CIE) adottate dal Ministero dell’Interno in attuazione di quanto prevede art. 10, comma 3, d.l. n. 78 del 2015 (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che la qualificazione dell’interesse vantato dall’operatore economico, al fine di legittimarlo a contestare le scelte adottate dall’amministrazione sul piano tecnico e a conferirgli, quindi, una posizione di interesse legittimo azionabile avanti al giudice amministrativo, presuppone e richiede sul piano ordinamentale una diretta correlazione tra il potere attribuito dalla norma alla Pubblica amministrazione e la posizione del soggetto, di modo che la discrezionalità tecnica non possa essere correttamente esercitata se non dopo aver ponderato anche l’interesse sotteso a questa posizione prima di adottare la soluzione ritenuta migliore, pur nel margine di opinabilità dettato dall’applicazione di discipline specialistiche.
Diversamente, ogni operatore nel mercato di riferimento potrebbe contestare qualsivoglia scelta dell’amministrazione che ritenga lesiva del proprio interesse economico per questa sola ragione, mentre detto interesse, in difetto di qualificazione normativa, resta di mero fatto.
Nemmeno è sostenibile che l’innovazione delle modalità di emissione, sol perché priverebbero l’operatore della precedente posizione di esclusiva rispetto ad una tecnologia ritenuta dalla pubblica amministrazione ormai obsoleta o non più rispondente alle sue esigenze, conferirebbero all’operatore un interesse qualificato, oltre che differenziato, a contestare le medesime modalità che la pubblica amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha inteso far proprie.
Anche la discrezionalità tecnica implica infatti un tratto di apprezzamento decisionale che non è sindacabile, quanto alla scelta delle stesse discipline o tecnologie di fondo, perché è sempre riservato alla pubblica amministrazione un potere/dovere di opzione per l’una o per l’altra nel merito – nel caso di specie l’obsolescenza della pregressa tecnologia – non contestabile da qualsivoglia soggetto dell’ordinamento, per quanto direttamente interessato al mercato di riferimento.
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