Riportiamo quanto indica la Faq 12:
12. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.
Precisiamo: ben vengano indicazioni che evitino il più possibile atteggiamenti ispettivi e sanzionatori.
Tuttavia, non si può fare a meno di osservare che si inizia con la confusione. Se si effettua un controllo a campione anche successivo a quello all’ingresso, come del resto consigliano le Linee Guida, e si verifica che il green pass è scaduto, come si fa a consentire la permanenza del lavoratore?
Ricordiamo quanto evidenziato dalle Linee Guida: “Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l’attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all’eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi“. E, ancora: “Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.
Al di là di ogni regola di buon senso, la cosiddetta soft low non può essere intesa come strumento per affermare tutto e il suo contrario. Il problema delle Faq è molto grave: la giurisprudenza ha inevitabilmente accertato che non sono fonte del diritto. Soprattutto, si tratta di indicazioni e regole prodotte non si da da parte di quale ufficio, e, soprattutto, senza nessuno dei procedimenti di controllo formale e sostanziale previsto, invece, per decreti e regolamenti.
Che con le Faq si possano flessibilizzare contenuti di Linee Guida ci potrebbe anche stare. Ma, allora, cosa aspetta il Legislatore a disciplinare una volta e per sempre il valore giuridico delle Linee Guida, a stabilire se le Faq siano considerabili idonee a modifiche o interpretazioni di regolamenti e Linee Guida, ad imporre un procedimento di approvazione delle Faq che individui il responsabile del procedimento e dunque la fonte di produzione? Soprattutto: cosa si aspetta a determinare in maniera chiara le sorti di decisioni amministrative fondate su Faq eterogenee e non in linea con vere e proprie fonti? Sono illegittime? Sono legittime? Causano danno erariale? Le Faq escludono la colpa grave o persino il dolo?
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