tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Danno erariale al Sindaco per la pubblicità svolta, prima delle elezioni comunali, contenuta in un opuscolo informativo sulle attività dell’ente
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
A meno di dieci giorni dalla data delle elezioni veniva distribuito ai cittadini un opuscolo contenente la relazione di fine mandato del sindaco, con indicazioni di tutte le attività svolte nel quinquennio. In particolare l’opuscolo consisteva nell’introduzione del Sindaco in carica dei risultati conseguiti durante il proprio mandato, oltre che da tabelle e rubriche tematiche sull’azione di governo della giunta uscente. La fattura della ditta fornitrice e distributrice del materiale veniva liquidata per la fornitura e distribuzione del materiale.
Il fatto contestato
La Procura della Corte dei conti ha convenuto in giudizio, per responsabilità erariale, il Sindaco reo di aver commissionato una spesa in violazione del divieto imposto dalla normativa. Infatti, l’art. 9, comma 1, L. n. 28/2000 prevede che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto “E’ fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. E ancora, l’art. 29, comma 6, L. n. 81/1993, stabilisce che “E’ fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale per tutta la durata della stessa”. La stessa Prefettura con propria circolare ha ribadito il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione per l’intero periodo intercorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali fini alla chiusura delle operazioni di voto. Sul punto la Consulta (sentenza n. 502/2000) ha avuto modo di evidenziare che, il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale, è “… proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali…, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”. La stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha più volte affermato che, l’attività di comunicazione istituzionale effettuata dai comuni nel periodo elettorale, attraverso la distribuzione di opuscoli informativi, i c.d. “bilanci sociali di mandato”, appare in contrasto con l’art. 9, L. n. 28/2000, in quanto non ricorrono i presupposti in forza dei quali la norma consente la deroga al divieto. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’amministrazione in quanto le informazioni contenute nelle predette pubblicazioni non sono in alcun modo correlate all’efficace funzionamento dell’ente e ben possono essere diffuse in un momento successivo alla conclusione della campagna elettorale.
Secondo, pertanto, la prospettazione della Procura, il materiale informativo oggetto di contestazione, ha travalicato i consentiti limiti normativi di “comunicazione in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni” e che la distribuzione dello stesso alla popolazione residente, proprio nei giorni immediatamente precedenti le consultazioni elettorali, ha configurato un’operazione propagandistica, indebitamente sostenuta con fondi pubblici, a vantaggio personale del sindaco uscente. Né, secondo la Procura, è possibile escludere la responsabilità per il solo fatto che l’opuscolo contenesse la dicitura “Relazione di fine mandato”, in quanto risultano differenti i contenuti e le modalità di redazione e di diffusione di detto documento stabiliti dalla legge. In altri termini, non può essere accettata la difesa del Sindaco sulla divulgazioni delle informazioni di fine mandato, in quanto l’opuscolo in questione non ha contenuti che possano ritenersi indispensabili ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’amministrazione, in quanto seppure i sindaci sono tenuti a redigere la Relazione di fine mandato e a pubblicarla sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto dei contenuti individuati dalla legge, non sono anche legittimati a porre a carico dell’Erario comunale la spesa relativa alla stampa e alla diffusione degli opuscoli informativi in questione che hanno ben altra natura.
Va, infine, evidenziato che la Procura ha inizialmente chiamato a dedurre anche il responsabile del servizio finanziario che aveva disposto il pagamento delle fatture oggetto di possibile danno erariale, ma lo ha successivamente escluso da responsabilità amministrativa in quanto, dagli accertamenti istruttori, è emerso che il Sindaco commissionò personalmente la fornitura degli opuscoli in questione definendone con il fornitore il contenuto e il prezzo.
La sentenza del Collegio contabile
Secondo il Collegio contabile a fronte del chiaro quadro normativo, il Sindaco uscente, nonostante l’espresso divieto legislativo, ha disposto, contattando personalmente lo studio grafico, che fossero stampate le copie di un opuscolo informativo che è stato distribuito alla cittadinanza, pochi giorni prima delle votazioni. Dal contenuto dell’opuscolo si rileva che le rubriche tematiche e le tabelle descrittive degli interventi realizzati dalla giunta comunale uscente, sono stati preceduti da un’introduzione firmata dallo stesso convenuto nella veste di sindaco in cui, nel descrivere i risultati positivi conseguiti, emergono toni propagandistici del proprio operato e della propria giunta. Si tratta, pertanto, secondo il Collegio contabile di chiari contenuti elogiativi, non neutrali, dell’azione della giunta uscente e la circostanza che l’opuscolo in questione sia stato diffuso nei giorni immediatamente precedenti le consultazioni elettorali, dimostrano che l’operazione propagandistica posta in essere dall’odierno convenuto era finalizzata a condizionare l’esercizio del diritto di voto a proprio vantaggio essendo anch’egli candidato alla carica di sindaco. Il Collegio contabile conviene, inoltre, con la Procura nel constatare che l’opuscolo in questione è ben differente dalla Relazione di fine mandato prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 149/2011, non solo per ciò che riguarda i contenuti, ma anche per la tempistica – la Relazione deve essere predisposta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato – e per le modalità di comunicazione – la Relazione deve essere pubblicata sul sito web istituzionale del Comune ed inviata alla Corte dei conti senza che in alcun modo ne sia prevista la stampa e la diffusione tra la cittadinanza.
In conclusione, la spesa sostenuta per la redazione e distribuzione dell’opuscolo rappresenta danno erariale da imputare totalmente al Sindaco uscente, non ricorrendo i presupposti per la riduzione dell’addebito, come richiesta dalla difesa del convenuto, alla luce della chiarezza del quadro normativo richiamato, delle plurime pronunce interpretative emesse dalla Corte Costituzionale e dall’A.G.COM., delle precise indicazioni contenute nella Circolare del Prefetto.
Nessun tag inserito.