tratto da entilocali-online.it

Nella Delibera n. 1 del 19 gennaio 2021 della Corte dei conti Umbria un Sindaco, nell’ipotesi di un futuro ricorso al “Piano di riequilibrio pluriennale” e di accesso al “Fondo di rotazione”, chiede di sapere se, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 43 del Dl. n. 133/2014, sia possibile impiegare la liquidità derivante dal “Fondo” non solo per il disavanzo di amministrazione accertato nell’eventuale “Prfp” ma anche per coprire l’ulteriore disavanzo emerso in sede di bilancio di previsione 2020-2022. L’art. 43 del Dl. n. 133/2014, prevede che “gli Enti Locali che hanno deliberato il ricorso alla ‘procedura di riequilibrio finanziario pluriennale’ …. possono prevedere, tra le misure di cui alla lett. c) del comma 6 del medesimo art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle risorse a valere sul ‘Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali’ di cui all’art. 243-ter del Dlgs. n. 267/2000”.

Il “Fondo” in esame quindi può essere impiegato, non solo con finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura poiché rientra tra le misure di cui alla lett. c), del comma 6, dell’art. 243-bis, necessarie per ripianare il disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

La Sezione dà un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame afferma che “l’unica interpretazione che consente di considerare l’art. 43 del Dl. n. 43/2014 compatibile con la golden rule di cui all’art. 119, comma 6, della Costituzione è quella secondo la quale la liquidità immessa nel ‘Fondo di rotazione’ non è strettamente ‘aggiuntiva’ solo se dà copertura a spese cristallizzate (il disavanzo accertato e i ‘Dfb’ quantificati all’atto di approvazione del ‘Prfp’) nel complesso dei bilanci – preventivi e consuntivi – attraverso cui si compie il percorso di riequilibrio contabile”.

Quindi, non è possibile disporre del “Fondo di rotazione” per dare copertura allo squilibrio emerso in sede di predisposizione del bilancio di previsione non dipendente dall’applicazione del disavanzo o dal finanziamento dei debiti fuori bilancio (come previsto dall’art. 243-bis comma 6, del Tuel) ma da un’eccedenza delle spese previste (defalcate del disavanzo applicato e dei “Debiti fuori bilancio”) sulle entrate previste. 

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