tratto da entilocali-online.it

Nella Sentenza n. 8466 del 29 dicembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici osservano che l’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), statuisce che “su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il Parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, nonché del Segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I Pareri sono inseriti nella Deliberazione”. Orbene, i Giudici non ignorano l’orientamento (Sentenza n. 7452/2004 del Consiglio di Stato) secondo cui la mera irregolarità derivante dal mancato inserimento dei Pareri di regolarità tecnica e contabile nella Deliberazione approvativa di una variante si traduce in vera e propria illegittimità allorché si contesti l’inesistenza di detti Pareri.

Tuttavia, i Giudici chiariscono che al caso di specie ben si attaglia l’orientamento secondo cui la mancata acquisizione dei Pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l’invalidità delle Deliberazione della Giunta o del Consiglio, ma la loro mera irregolarità, atteso che la disposizione posta dall’art. 49 del Tuel ha l’unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle Deliberazioni. 

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