È quanto afferma la Corte di Cassazione (Penale sez. 6 3764/2020) che esamina il ricorso di un amministratore di una società concessionaria per la gestione dei parcheggi a pagamento, condannato per avere trattenuto le somme destinate all’ente.
Il giudice di merito in conseguenza del contratto di servizio che prevedeva il versamento al Comune del 30% delle somme ricavate, ritiene che queste ultime debbano considerarsi “pecunia publica”, quindi avrebbero la caratteristica della “altruità” richiesta dall’articolo 314 del codice penale (peculato), atteso che l’amministratore è da considerarsi un incaricato di pubblico servizio.
I giudici della Corte Suprema, invece, affermano che deve ritenersi esclusa l’altruità del denaro se questo sia il corrispettivo pagato dal privato destinatario del pubblico servizio prestato. Non potranno qualificarsi “altrui” siffatte somme di denaro, remunerative del servizio – ancorché a tariffa vincolata -, solo in virtù della natura pubblica del servizio per la prestazione del quale sono dovute, potendone il gestore che le riceve, nel cui patrimonio entrano a far parte, disporne liberamente.
Nel caso in esame, atteso che il denaro versato dagli utenti del servizio di parcheggio comunale nei parconnetri installati e di proprietà della concessionaria era di diretta pertinenza della società e non del Comune, cui spettava solo una percentuale del 30% sulle somme incassate con cadenza trimestrale, l’omesso versamento nelle casse comunali della quota degli introiti pattuita non manifesta l’appropriazione, da parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente fin dall’origine alla P.A. appaltante. Infatti, tali somme non sono originariamente dovute alla P.A. dal soggetto obbligato (come, invece, avviene per i tributi riscossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano la propria causa nella prestazione resa dal gestore del pubblico servizio di parcheggio a pagamento, della quale costituiscono corrispettivo.
Sicché il mancato versamento da parte dell’amministratore della quota stabilita sui complessivi introiti del servizio integra solo un inadempimento del relativo obbligo contrattuale nei confronti della P.A. affidataria, come emerge con chiara evidenza dalla lettura dell’art. 6 del capitolato d’oneri allegato al contratto fra la società e il Comune.
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