tratto da leautonomie.asmel.eu - a cura di Luigi Oliveri

La preintesa relativa alla contrattazione decentrata integrativa non ha alcun valore giuridico e conseguentemente non fa insorgere alcuna obbligazione tra le parti, poiché è priva di qualsiasi efficacia.

L’orientamento applicativo CFL 232 dell’Aran evidenzia, per l’ennesima volta, una tra le prassi più erronee, ma reiterate, presenti nelle amministrazioni locali: fermarsi alla sola sottoscrizione (per altro, nemmeno sempre presente) della preintesa, senza giungere al necessario passo successivo della sottoscrizione definitiva.

Spiega l’Agenzia: “l’ipotesi di contratto sottoscritta dalle parti costituisce il presupposto ma … ai fini dell’applicazione al personale del suo contenuto, non ha alcuna efficacia giuridica non essendo il contratto ancora venuto ad esistenza.

Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione della disciplina sul momento genetico del contratto collettivo di lavoro e sul valore giuridico dell’ipotesi di contratto nel regime del dlgs. 165/2001 e smi, l’art. 40, comma 4 del medesimo testualmente recita: “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”, così esplicitamente confermando nella “sottoscrizione definitiva” il momento genetico del contratto stesso”.

Presso tantissime amministrazioni locali si riscontra il frequente errore di lasciare il processo della contrattazione fermo alla preintesa, senza andare oltre.

Eppure, l’articolo 8 del Ccnl 16.11.2022 è molto chiaro nel fissare i passaggi fondamentali di tale processo, riassumibili come segue:

  1. costituzione del fondo delle risorse decentrate; non è necessario attendere l’approvazione del bilancio di previsione (qualora vi sia, come sempre, un rinvio della scadenza), per avviare le trattative. E’ chiaro che ai fini della sottoscrizione definitiva occorre una costituzione del fondo definitiva, ma allo scopo di attivare le negoziazioni coi sindacati è già sufficiente una costituzione provvisoria, che evidenzi:
    1. la composizione della parte stabile;
    1. la composizione della parte variabile (comprensiva anche degli incentivi per le funzioni tecniche, derivanti dalla programmazione dei contratti): il che significa che occorre la deliberazione con la quale la giunta stabilisca o meno gli incrementi facoltativi previsti dal Ccnl;
  2. la convocazione delle parti sindacali per la negoziazione;
  3. la conduzione delle trattative, ai fini dell’elaborazione di un testo condiviso, in successive sedute eventualmente necessarie;
  4. il consolidamento del testo finale, sul quale le parti trovino concordia;
  5. la verifica che il bilancio sia approvato e che sia stato adottato il provvedimento di definitiva costituzione del fondo; qualora il fondo definitivo contenga modifiche, è bene riportare in trattativa il testo della preintesa, se ne risenta, ai fini dell’acquisizione di un nuovo consenso;
  6. sottoscrizione della preintesa;
  7. sottoposizione della preintesa alla valutazione dell’organo di revisione;
  8. approvazione dell’ipotesi di contratto da parte della giunta, con connessa autorizzazione al presidente per la sottoscrizione definitiva;
  9. nuova convocazione delle parti trattanti ai fini della sottoscrizione definitiva;
  10. sottoscrizione definitiva;
  11. trasmissione per via telematica all’Aran ed al Cnel del testo del contratto sottoscritto (non influisce sull’efficacia, ma è un adempimento da rispettare).

Come si nota, la preintesa sta quasi esattamente alla metà del processo, quando mancano ancora tutti i passaggi necessari perché produca effetti.

In particolare, si evidenzia l’assenza dell’adempimento imprescindibile del controllo interno, previsto dal comma 7 dell’articolo 8 del Ccnl: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 18 parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.

Come si nota, i controlli dei revisori dei conti costituiscono una condizione di legittimità giuscontabile imprescindibile. Solo una volta espressi, ovviamente in termini favorevoli, “l’organo di governo competente”, che nei comuni è la giunta, “può autorizzare” il presidente alla sottoscrizione definitiva: dunque, il citato comma 7 dispone in modo chiaro la necessità dell’autorizzazione espressa dell’organo di governo al presidente alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato.

Di conseguenza, tutte le decorrenze degli istituti regolati dal contratto decentrato sono da rimettere alla sottoscrizione definitiva, a nulla rilevando la preintesa.

Come rilevato dall’Aran, ai sensi del comma 4 dell’articolo 40 del d.lgs 165/2001, gli effetti obbligatori dei contratti decorrono dalla sottoscrizione definitiva, che quindi non ha valore retroattivo.

Per questa ragione, nel parere citato, l’agenzia evidenzia che la progressione orizzontale segue il nuovo regime del riformato ordinamento del personale, efficace a partire dall1.4.2023, se la sottoscrizione definitiva del decentrato sia intervenuta dopo tale data, anche se la preintesa sia stata sottoscritta prima.

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