21/05/2019 – Privacy: i dati relativi alla salute del lavoratore non sono divulgabili

Privacy: i dati relativi alla salute del lavoratore non sono divulgabili

Pubblicato il 20 maggio 2019

La tutela dei dati sensibili prevale sulla trasparenza amministrativa.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9382 depositata il 4 aprile 2019.
Nel caso di specie il Garante per la protezione dei dati personali aveva comminato una sanzione di 20.000 euro ad un ente che aveva diffuso una determina contenente dati relativi allo stato di salute di un dipendente.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto legittima la sanzione irrogata ribadendo che la tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia per la rilevanza costituzionale dell’interesse protetto sia per la sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati, specie nel caso di dati sensibili.
Nonostante la sanzione sia stata comminata in base al “vecchio” Codice del 2003 in materia di protezione dei dati personali, i principi che la ispirano restano validi anche in base al nuovo Regolamento (UE) 2016/679.
Le cc.dd. “categorie particolari di dati” di cui all’articolo 9 del Regolamento, tra cui rientrano quelli sulla salute, sono protette da un quadro di garanzie particolarmente stringente.
Il trattamento di tali dati, infatti, di norma vietato, è consentito unicamente nei casi specifici individuati all’art. 9 del Regolamento, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali (cfr. considerando n. 51).
In ogni caso, previa informativa e acquisizione del consenso del titolare, i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati da soggetti pubblici soltanto mediante modalità organizzative che rendano non identificabile l’interessato.
E’ quindi fondamentale prestare la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili.

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