21/05/2019 – Ici, società agricole agevolate  

Ici, società agricole agevolate  

di SERGIO TROVATO – Italia Oggi Sette – 20 Maggio 2019
La Cassazione ha cambiato ancora una volta idea sui benefici fiscali per le società agricole. È tornata sui propri passi, dopo aver negato in precedenza il trattamento agevolato per le attività agricole svolte in forma societaria e, come se non bastasse, ha condannato l’ amministrazione comunale a pagare le spese processuali. Con la sentenza n. 11415 del 30 aprile 2019, infatti, ha affermato che le agevolazioni Ici vanno riconosciute agli imprenditori agricoli che esercitano l’ attività in forma societaria anche prima del 2012.
Dunque, si applicano anche alle società e non solo alle persone fisiche che hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. E se il terreno è posseduto e condotto da una società non può essere assoggettato a imposizione come area edificabile, ancorché l’ immobile abbia questa qualificazione in base al piano regolatore comunale. Per i giudici di legittimità, «le disposizioni di cui al dlgs n. 228 del 2001, e del dlgs n. 99 del 2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’ agevolazione fornendo una lettura più in linea con la normativa eurounitaria». In particolare le agevolazioni Ici, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società di persone, si applicano qualora possa essere «considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l’ esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’ art. 2135 c.c., e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali».
Le interpretazioni della Cassazione. Sulla questione de qua permangono incertezze dovute a pronunciamenti della Cassazione del tutto contrastanti. La Cassazione con l’ ordinanza n. 375/2017, in linea con la sentenza n. 11415, ha stabilito che le agevolazioni Ici vanno riconosciuti agli imprenditori agricoli che esercitano l’ attività in forma societaria anche prima del 2012. I benefici fiscali si applicano anche alle società agricole e non solo alle persone fisiche che hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Quindi, se il terreno è posseduto e condotto da una società agricola non può essere assoggettato a imposizione come area edificabile, nonostante l’ immobile abbia questa qualificazione in base al piano regolatore comunale. Mentre con la successiva ordinanza 22484/2017 ha sostenuto il contrario.
Ha fatto marcia indietro e ha escluso che possano spettare le agevolazioni, diversamente da quanto stabilito con l’ ordinanza 375/2017, alle società in qualsiasi forma costituite. Le società agricole non hanno diritto a fruire dei benefici fiscali Ici fino al 2011, considerato che la norma di legge riconosceva espressamente il trattamento agevolato solo alle persone fisiche. La normativa speciale, che disciplina questo tributo, impedisce che possa essere applicato lo stesso trattamento che il regime fiscale ordinario riserva ad altre imposte, facendo rientrare le società nella nozione giuridica di imprenditori agricoli professionali (Iap). In effetti l’ articolo 58 del decreto legislativo 446/1997, considerato norma speciale, imponeva che «ai fini Ici» il terreno fosse posseduto e condotto dall’ agricoltore persona fisica.
Non a caso i giudici di legittimità, con l’ ordinanza n. 14734/2014, avevano sostenuto che le agevolazioni Ici previste dall’ articolo 9 del decreto legislativo 504/1992 si applicassero unicamente agli imprenditori agricoli individuali. E’ ormai pacifico, invece, che le società fruiscono delle agevolazioni Imu, ai sensi dell’ articolo 13 del dl Monti (201/2011). La finzione giuridica di non edificabilità dell’ area. Bisogna ricordare che il terreno sul quale venivano esercitate le attività agricole non era soggetto all’ Ici come area edificabile, anche se il bene era qualificato come tale dal piano regolatore comunale. Dalla formulazione letterale degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 504/1992, però, sembrava che fosse escluso il beneficio della finzione giuridica di non edificabilità dei terreni per le società agricole in qualsiasi forma costituite. Il citato articolo 2, applicabile anche all’ Imu, dispone che sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sui quali persiste l’ utilizzazione agro-silvo-pastorale.
Il citato articolo 58 prevedeva che, per quanto concerne le agevolazioni Ici sui terreni agricoli, si considerassero coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale solo le «persone fisiche» iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’ articolo 11 della legge 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo dell’ assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L’ esenzione per i terreni. Se esistono i presupposti per la finzione giuridica di non edificabilità, le aree relative oggi non possono essere assoggettate a imposizione neppure come terreni agricoli.
Dal 2016 non sono tenuti al pagamento dell’ imposta i titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del ministero dell’ economia e delle finanze 9/1993. Inoltre, sono esonerati i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. Il legislatore, come è già avvenuto in passato, per individuare i comuni montani o di collina rinvia alla circolare ministeriale 9/1993. Quindi, non fa più fede l’ elenco predisposto dall’ istituto nazionale di statistica (Istat), al quale le amministrazioni locali hanno dovuto fare riferimento per il 2015. Nell’ elenco allegato alla circolare, redatto utilizzando i dati forniti dal ministero dell’ agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli saranno esenti dall’ imposta municipale, come previsto dall’ articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 504/1992.
Se a fianco dell’ indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, vuol dire che l’ esenzione opera sull’ intero territorio. Qualora, invece, sia riportata l’ annotazione parzialmente delimitato «PD», l’ agevolazione sarà circoscritta a una parte del territorio. Questo comporta che negli enti montani e di collina non sono più richiesti requisiti soggettivi in capo ai possessori dei terreni, ma conta solo la loro inclusione nella circolare ministeriale. Gli altri terreni, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono invece fruire del trattamento agevolato solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Sono poi esonerati dal prelievo i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’ allegato A della legge 448/ 2001 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Fino al 2015 erano esonerati dal pagamento coloro che erano titolari di terreni ubicati in comuni montani, sia agricoli che incolti, e parzialmente montani. Per questi ultimi l’ esonero dal pagamento dell’ Imu spettava solo qualora i terreni fossero posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. I comuni parzialmente montani erano indicati in un elenco predisposto dall’ Istituto nazionale di statistica (Istat). Pertanto, non tutti gli agricoltori potevano fruire dell’ esenzione sui terreni.

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