Non va sospesa l’ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020 adottata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte in cui dispone che sono “confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio al dettaglio di libri” (1).
Ha aggiunto il decreto che l’art. 3, comma 1, d.l. n. 19 del 2020 prevede che, “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.
Per effetto di tali disposizioni, i Presidenti delle Regioni non hanno la possibilità di disporre misure meno restrittive di quelle imposte con d.P.C.M. a livello nazionale ma possono introdurre misure ulteriormente restrittive (di quelle imposte con d.P.C.M.) in relazione a specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso.
Ha aggiunto il decreto che l’ordinanza impugnata ha effetto fino al 26 aprile 2020, per un numero oramai limitatissimo di giorni feriali, salvo nuova proroga esplicita, e che (anche) la questione riguardante il commercio al dettaglio di libri sarà a brevissimo oggetto di una nuova valutazione da parte dell’Autorità regionale che vi dovrà provvedere nel rispetto di quanto stabilito dalle indicate disposizioni normative e sulla base di eventuali situazioni specifiche di rischio sanitario presenti nel territorio sardo o in una parte di esso.
Aggiungasi che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale, a fronte di una compressione di alcune libertà individuali, deve essere accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica.
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