IL CASO
La vicenda che ha dato origine alla sentenza si inserisce nel fenomeno, sempre più frequente anche a seguito di recenti interventi normativi non proprio favorevoli per gli enti pubblici locali , per cui le società che gestiscono le infrastrutture installate dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica (le antenne che ripetono i segnali telefonici) disattendono gli impegni contrattuali assunti con i Comuni, non versando piu’ ai Comuni locatori il canone pattuito o al piu’ solo il minimo previsto dalla disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ovvero del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ora riassorbite dal canone unico.
Il giudice civile, nella sentenza in rassegna, ritiene anzitutto che nella fattispecie possa trovare applicazione l’art. 93 del D.lgs. n.259/03, che consentirebbe eventualmente di chiedere alle società private l’applicazione del canone unico, solo ove occorrano, come anche statuito da ampia giurisprudenza al riguardo, due requisiti uno soggettivo e l’altro oggettivo: è necessaria infatti sia la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’Ente di destinare quel determinato
bene ad un pubblico servizio, spesso assente, sia l’effettiva ed attuale destinazione del bene al servizio stesso. Bene nella vicenda in esame i due requisiti, e peculiarmente il secondo, sono stati ritenuti assenti. Con particolare riferimento al requisito oggettivo, il giudice ha espresso due importantissimi principi, che vanno tenuti bene presenti, quando vanno valutati i presupposti per l’applicazione del canone unico ai rapporti concessori/locatizi di aree destinate all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione.
…..
Nessun tag inserito.