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Avviso, non rileva la qualifica dirigenziale 
Italia Oggi Sette –  Lunedì, 20 Gennaio 2020
Deve ritenersi valido, sotto il profilo della sua sottoscrizione, in ossequio al disposto dell’ art. 42 del Dpr 600/73, l’ avviso di accertamento firmato dal capo dell’ ufficio tributario che pur non rivesta qualifica dirigenziale, dal momento che, se nominato tale, è capace di manifestare all’ esterno la volontà dell’ amministrazione. È quanto ha specificato con la sentenza n. 651/02/2019, la Ctp di Frosinone (Presidente Costantino Ferrara, relatore Donato Isola).
A giungere al vaglio del collegio provinciale era una intimazione di pagamento, con sottese numerose cartelle per tributi vari, notificata a un avvocato della provincia e che lo stesso aveva impugnato denunciando, tra gli altri vizi, quello del difetto di sottoscrizione dell’ atto in quanto non firmato dal direttore provinciale né da soggetto da lui espressamente delegato. La Commissione, proprio con riguardo a tale censura, riteneva il ricorso infondato e richiamava all’ uopo l’ orientamento giurisprudenziale della Cassazione.
Non era condivisibile infatti l’ assunto di parte ricorrente secondo il quale l’ avviso dovesse dirsi illegittimamente sottoscritto in quanto la firma era attribuibile a soggetto privo del ruolo dirigenziale. Con la sentenza n. 18515/2010 infatti la suprema Corte ha stabilito che l’ art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, si limita a prevedere che gli accertamenti sono sottoscritti dal capo dell’ ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere assolutamente che il capo dell’ ufficio debba rivestire la qualifica dirigenziale.
Quest’ ultimo infatti, essendo soggetto titolare dell’ ufficio, è capace di esprimere all’ esterno la volontà dell’ ente con diretta imputabilità degli effetti giuridici derivanti dalla sua azione nella sfera giuridica dei contribuenti, in relazione ai quali sottoscrive gli avvisi con cui vengono portati a conoscenza di questi ultimi gli accertamenti loro riguardanti e ciò a prescindere dal ruolo dirigenziale, che assume invece rilievo a livello di rapporto di servizio con l’ amministrazione interna.
Tale orientamento è stato anche più di recente confermato dall’ ordinanza n. 14851/2017 della stessa Corte, la quale ha ribadito che «In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’ art. 42, commi 1 e 3, del Dpr n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza () di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale».
(Omissis) In relazione all’ eccepita nullità dell’ atto impugnato per vizio di sottoscrizione in assenza della firma del direttore provinciale e/o di relativa delega, si rileva anche in questo caso la infondatezza della censura. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18515/2010, in riferimento all’ ipotesi di un avviso di accertamento sottoscritto da personale incaricato di funzioni dirigenziali, ha rigettato l’ eccezione del contribuente secondo il quale «ai fini della valida sottoscrizione dell’ atto impositivo non sarebbe sufficiente la qualifica di direttore dell’ ufficio occorrendo altresì la qualifica dirigenziale», chiarisce che «il Dpr n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, si limita a prevedere che gli accertamenti sono sottoscritti dal capo dell’ ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere assolutamente che il capo dell’ ufficio debba rivestire la qualifica dirigenziale». Tale disposizione normativa, prosegue la Cassazione, individua «nel capo dell’ ufficio, per il solo fatto di essere stato nominato tale, l’ agente capace di manifestare la volontà dell’ Amministrazione Finanziaria negli atti a rilevanza esterna e di produrre gli effetti giuridici imputabili alla determinazione della sua volontà nella sfera giuridica dei contribuenti. Con la conseguenza che compete al titolare dell’ ufficio, quale organo deputato a svolgerne le funzioni fondamentali, ovvero ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato nell’ esercizio dei poteri organizzativi dell’ Ufficio, la funzione di sottoscrivere gli avvisi, con i quali sono portati a conoscenza dei contribuenti gli accertamenti, indipendentemente dal ruolo dirigenziale eventualmente ricoperto la cui appartenenza esaurisce i propri effetti nell’ ambito del rapporto di servizio con l’ Amministrazione». Tale pronuncia è stata poi confermata dalla Sentenza n. 17044/2013, ove la Cassazione precisa che «l’ atto impositivo può essere sottoscritto anche da «impiegato della carriera direttiva delegato» dal «capo dell’ ufficio» (il quale, per Cass. trib., 10 agosto n. 18515, non deve affatto «rivestire la qualifica dirigenziale»). Nelle citate sentenze, la Corte di cassazione chiarisce proprio che il direttore provinciale, capace in quanto di manifestare all’ esterno la volontà dell’ ufficio, non deve necessariamente rivestire la qualifica dirigenziale.() Conclusivamente, come anticipato, il ricorso si rileva infondato e va pertanto rigettato.

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