Una società seconda classificata in una gara di appalto per il servizio integrato di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni, ha richiesto a un ente toscano i documenti inerenti l’esecuzione del contratto da parte della vincitrice. La società ha motivato la richiesta sul presupposto che il secondo posto l’avrebbe investita di un interesse qualificato e differenziato alla verifica dell’esecuzione contrattuale: l’accertamento di eventuali inadempienze, infatti, avrebbe determinato la risoluzione del contratto e il conseguente scorrimento della graduatoria in suo favore. L’Amministrazione ha negato l’accesso in quanto la società non avrebbe dimostrato la concreta esistenza di una posizione idonea a giustificare l’accesso come previsto dall’articolo 22 e seguenti della legge 241/1990.
L’istante allora ha impugnato il provvedimento di diniego e il Tar Toscana ha respinto il ricorso sostenendo che l’istanza si sarebbe tradotta in un’indagine esplorativa tesa a ricercare qualche condotta inadempiente dell’aggiudicataria, di per sé inammissibile. Il diniego opposto dall’Amministrazione sarebbe stato comunque legittimo anche volendo qualificare l’istanza come diritto di accesso civico generalizzato, essendo quest’ultimo totalmente inoperante nel settore del contratti pubblici. La società ha impugnato la decisione di fronte al Consiglio di Stato…
Nessun tag inserito.