tratto da www.giustiziatributaria.gov.it

SENTENZA DEL 25/10/2023 N. 316/2 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ UMBRIA

Disciplina dell’accollo tributario

L’articolo 8 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), prevede che il debitore accollato continua a rispondere in solido con il soggetto accollante del debito d’imposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non potendosi verificare in nessun caso la liberazione convenzionale del debitore originario. Di conseguenza il terzo che si obbliga a pagare non assume la veste di contribuente e l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento e di esazione (Corte di Cassazione sent. n. 28162 del 2008). Nel caso di specie, spiegano i giudici umbri, non merita accoglimento la pretesa di parte appellante di utilizzare in compensazione, per il pagamento dei propri tributi, crediti di soggetti terzi in aperta violazione dei principi sopra esposti.

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