Un approfondimento di Francesco Pucci - segretario comunale del comune di Belluno

AUTOVELOX E CORRETTO UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI IN UN RECENTE PARERE DELLA CORTE DEI CONTI DEL VENETO.

Il tema dei proventi delle sanzioni derivanti da eccesso di velocità, accertati mediante strumenti di misurazione fissa (autovelox), è sempre più spesso all’attenzione delle cronache che danno ri- lievo mediatico a quei pochi casi di installazioni che non rispettano la disciplina normativa.

Unitamente a tale aspetto, vi è anche quello del corretto utilizzo di tali proventi.

L’art. 208, comma 4, lett. c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), che riguarda, in generale, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dallo stesso Codice, prevede al comma 4 un parziale vincolo di destinazione, disponendo che una quota pari al 50 % degli stessi sia destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di poten- ziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; b) in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e di accerta- mento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automez- zi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle me- desime strade, alla redazione dei piani urbani del traffico, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizza- ti all’educazione stradale, a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Su tale premessa si fonda la richiesta di parere formulata da un Comune e volta a conoscere se sia possibile l’impiego dei proventi di cui al richiamato art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per la realizzazione:

a) di parcheggi;

b) di aree di manovra finalizzate all’inversione di marcia di veicoli; c) per la realizzazione di marciapiedi.

Al riguardo la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, si è espressa nell’adu- nanza del 26 aprile 2023, con deliberazione n. 241/2023/PAR, facendo riferimento alle previsioni contenute nel comma 4 dell’art. 208 citato e, in particolare, a quella contenuta nella lettera c) del medesimo comma, secondo la quale la quota del 50 per cento dei proventi può essere destinata “ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale relative …. a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e cicli- sti…”.

La Corte ha così ritenuto che in tale previsione normativa si possono ricomprendere anche le spe- se concernenti la realizzazione di parcheggi, di aree di manovra finalizzate all’inversione di mar- cia di veicoli e la realizzazione di marciapiedi, in quanto finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale per gli utenti deboli. La finalità del predetto miglioramento, nei confronti di questi ulti- mi, risulta evidente nell’ipotesi della realizzazione di marciapiedi, ma può configurarsi in ultima

analisi anche in quelle concernenti la predisposizione di parcheggi e di aree di manovra finalizza- te all’inversione di marcia.

Rifacendosi poi alla nozione di “sicurezza integrata” -introdotta dall’art. 1 del DL 20 febbraio 2017, n. 14 e riferita all’insieme degli interventi finalizzati alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali-, la Corte allar- ga ulteriormente il campo d’intervento dei Comuni.

Nel parere si afferma infatti che l’amministrazione locale, nell’ambito della propria sfera di di- screzionalità, comunque vincolata alla prevista destinazione, può dunque impegnare le previste quote dei proventi ex art. 208 Codice della strada nelle tre ipotesi prefigurate nella richiesta di pa- rere (cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 274/2013/PAR del 3 lu- glio 2013), purché la realizzazione delle opere in esse contemplata si inserisca in un progetto di miglioramento della sicurezza in materia di circolazione stradale a favore dei predetti utenti.

Quello che rileva è infatti l’inquadramento della realizzazione di un’opera in un progetto di tale natura, rappresentando il citato miglioramento il cardine su cui si incentra la normativa vincolisti- ca oggetto della richiesta di parere.

La ratio della norma è di “individuare risorse per potenziare i servizi di sicurezza della circolazio- ne stradale e della tutela delle connesse esigenze di incolumità pubblica, adottando tutte le misure idonee allo scopo” (Sezione autonomie, delib. n. 1/SEZAUT/2019/QMIG).

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