La mancata presentazione del computo metrico estimativo può determinare l’esclusione di un concorrente? Il parere del Consiglio di Stato.
Il computo metrico estimativo in un appalto a corpo è un documento irrilevante o può portare all’esclusione dalla gara? Un dubbio legittimo e ricorrente, come dimostra la ricca giurisprudenza in merito e su cui la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5959/2021 ha fornito un ulteriore spunto di riflessione. Nel caso in esame, un concorrente si è appellato contro la decisione di un’amministrazione comunale, avvallata anche dal TAR Puglia con sentenza n. 991/2020, di esclusione dalla gara per assenza del computo metrico estimativo per un appalto a corpo, il cui prezzo è invariabile ex art. 59 comma 5-bis, D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), incluse le migliorie offerte.
La conoscenza del computo metrico estimativo ha i seguenti obiettivi:
- acquisire conoscenza immediata del valore degli interventi, soprattutto se migliorativi, rimessi cioè alla proposta del concorrente – con tutto ciò che ne consegue in ordine al valore delle prestazioni e all’acquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dell’offerta;
- apprezzare preventivamente la serietà del concorrente.
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha premesso che il disciplinare di gara è chiaro nel richiedere il computo metrico estimativo quale documento facente parte dell’offerta economica e temporale, mentre in questo caso è stato allegato solo il computo analitico.
La sentenza quindi sottolinea che il computo metrico estimativo è un «obiettivo strumento di apprezzamento – sotto il profilo economico, muovendo da quello tecnico – delle migliorie proposte dal concorrente, rispetto alle quali il documento vale a porre un collegamento fra i profili tecnici ed economici che la stazione appaltante può ben avere interesse ad apprezzare, anche in assenza di un puntuale criterio valutativo di riferimento».
E, secondo i giudici, questo ruolo non può essere inficiato dal solo fatto che si tratti di un appalto a corpo, il cui corrispettivo è predeterminato, perché comunque si tratta di uno strumento che esprime il necessario collegamento sul piano economico tra le migliorie offerte.
Infine, la sentenza, che ha confermato l’orientamento dei giudici di primo grado, sottolinea che il computo metrico:
- è un documento espressamente previsto dalla normativa per l’attività di progettazione;
- può quindi ragionevolmente essere incluso nella lex specialis fra la documentazione d’offerta richiesta dalla stazione appaltante;
- può portare all’esclusione del concorrente che non la presenta perché, essendo espressamente previsto dalla normativa in relazione alla progettazione, non può godere di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 89, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.
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