Nella Sentenza n. 742 del 22 marzo 2021 del Tar Lombardia, i Giudici pongono in evidenza quanto stabilito dall’art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, che prevede, “ai fini dell’affidamento ‘in house’ di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le Stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti ‘in house’, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. Nell’applicare tale norma, l’Amministrazione deve dimostrare la reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato, con un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta, sul piano dell’efficienza amministrativa, e del razionale impiego delle risorse pubbliche, al fine di impedire una riduzione della concorrenza, in danno delle imprese e dei cittadini. Dunque, nel caso in esame, non c’è la violazione dell’art. 192 del Dlgs. n. 50/2016 poiché nella Relazione il Comune ha provveduto ad una valutazione della solidità economico finanziaria della Società “in house”, incentrata direttamente sui suoi bilanci, sino all’ultimo approvato disponibile, sulle stime patrimoniali periziate, e sul raffronto tra il corrispettivo dalla stessa indicato ed i costi del medesimo servizio sul mercato alla data della redazione della Relazione, quantificando il risparmio complessivo per il Comune, in caso di gestione attraverso il modello “in house”.
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