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Assunzioni nei Comuni, molto fumo, poco arrosto
L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 18/12/2019)
“Affermare che il DPCM attuativo dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, (ancora non in vigore) è sostanzialmente inutile forse è eccessivo, ma non si va troppo lontano dalla realtà.

Il DPCM, purtroppo, è scarno e se fornisce qualche indicazione sui volumi di spesa, senza risparmiarsi furberie non previste dalla legge che dovrebbe attuare, lascia in piedi totalmente tutti i problemi che si pongono ai fini dei conteggi necessari per comprendere come determinare il costo medio pro capite, valore necessario per la costituzione e la gestione dei fondi.

Decorrenza. Partiamo da qualche dato certo e utile. L’articolo 1, comma 2, del DPCM stabilisce: “Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all’articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2020”.

Dunque, per il 2019:

  1. non si modifica (ma, a dicembre 2019 è meglio dire, non si è modificato) il sistema del turn over, con tanti saluti a chi aveva affermato che le modifiche alle assunzioni sarebbero state operative nella seconda metà dell’anno;
  2. non si deve cambiare la costituzione dei fondi, che rimane intatta.
Da questo punto di vista:
  1. il DPCM fa chiarezza ed adotta una scelta condivisibile in punto di fatto: imporre a fine anno la modifica del computo dei fondi del salario accessorio sarebbe stato privo di senso;
  2. il DPCM, però, in punto di diritto, vìola platealmente l’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che non subordina affatto le modifiche al computo dei fondi del salario accessorio alla riforma del sistema di tetti alle assunzioni.
Spesa di personale. Per la prima volta abbiamo una definizione normativa della spesa di personale accompagnata anche dalla declaratoria della tipologia finanziaria, disposta dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del DPCM: “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.

Le spese prese in considerazione dall’articolo 2 del Dpcm sono ancora solo parziali, rispetto al volume e alla tipologia generali delle spese afferenti la gestione del rapporto di lavoro…”

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