tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Convertito il decreto “Agosto”: le novità per i tributi locali e regionali (TOSAP/COSAP, tasse automobilistiche)
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
L’art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Il comma 2, art. 1, della stessa legge ha abrogato i decreti-legge D.L. 14 agosto 2020, n. 103, D.L. 8 settembre 2020, n. 111, e D.L. 11 settembre 2020, n. 117, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Le disposizioni contenute in questi tre decreti legge sono state trasposte nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104, mantenendo, così, nell’ordinamento, i tre decreti-legge.
Vediamo qui di seguito le disposizioni di interesse per gli enti territoriali relative ai tributi locali e regionali ad eccezione dell’IMU, già oggetto di commento, in un altro intervento.
Imposta di soggiorno: aumento Fondo ristoro mancata riscossione incremento dotazione
E’ incrementata di 300 milioni di euro la dotazione del Fondo (art. 180, comma 1, D.L. n. 34 del 2020) per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, L’incremento è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data del 15 agosto 2020.
Per il primo riparto delle risorse del Fondo, si veda il comunicato del 27 luglio 2020 del Ministero dell’interno. Della pubblicazione del provvedimento di riparto sul sito internet del medesimo Ministero è stato dato avviso nella GU del 4 agosto 2020.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 40).
Tributi locali: proroga riscossione coattiva
Il termine del 31 agosto 2020, di cui al comma 1, dell’art. 68, D.L. n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), convertito dalla L. n. 27 del 2020, è prorogato al 15 ottobre 2020. In virtù di detta modificazione sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020(in precedenza il termine era fissato al 31 agosto 2020), derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.
Si stabilisce che i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 99).
Differimenti in materia di tasse automobilistiche
Sono previsti alcuni differimenti in materia di tasse automobilistiche, apportando modificazioni alle disposizioni contenute nell’art. 7, L. 23 luglio 2009, n. 99.
Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi (in precedenza il termine era fissato al primo semestre)dell’anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 (in precedenza il termine era fissato al 31 luglio 2020) senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Inoltre si posticipa dal 30 aprile al 30 settembre 2020 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che disciplina le modalità di l’acquisizione dei dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sui predetti veicoli.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 107).
La novità in materia di maggiorazione ex TASI
L’art. 108, D.L. n. 104/2020 stabilisce che “1. All’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento»”.
Nella relazione che accompagna il decreto “Agosto” è detto che “la norma elimina una imperfezione della legge di bilancio per il 2020, precisando la modalità di applicazione della maggiorazione dell’aliquota IMU nella misura dello 0,8 per mille. La modifica ha lo scopo di consentire anche ai comuni che hanno applicato la maggiorazione TASI sulle abitazioni principali di lusso, su fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D di continuare a mantenere la stessa maggiorazione adottata e confermata negli anni precedenti, per scongiurare una perdita di gettito a carico dei comuni stessi”.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 108 D.L. 14 agosto 2020, n. 104).
TOSAP/COSAP: proroga esenzioni
Per quanto riguarda la TOSAP/COSAP ci sono due interventi normativi:
a) il primo riguardante l’esonero per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
b) il secondo riguardante l’esonero per le occupazioni di suolo per il commercio su aree pubbliche.
a) Proroga esonero per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico
E’ stabilità la proroga di due mesi (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) di termini previsti da talune disposizioni inerenti all’esonero del pagamento della Tosap e della Cosap, alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili.
Le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di
quanto stabilito dall’art. 4, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 31 ottobre 2020) dal pagamento della TOSAP e del COSAP.
Gli esercizi in questione sono:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162 del 2019 il quale mantiene in vigore, per il 2020, la disciplina relativa alla TOSAP e al COSAP.
Dal 1° maggio e fino al 31 dicembre 2020 (in precedenza il 31 ottobre 2020), le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e senza applicazione dell’imposta di bollo.
E’ stabilito che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (in precedenza il 31 ottobre 2020), la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti le attività, innanzi viste, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Per il ristoro delle minori entrate il Fondo (art. 181, comma 5, D.L. n. 34 del 2020) è incrementato dell’importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell’incremento si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data del 15 agosto 2020.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 109, comma 1, lett. a, b, c, e comma 2).
b) Proroga esonero per le occupazioni di suolo per il commercio su aree pubbliche
Si stabilisce, altresì, che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (in precedenza 30 aprile 2020), dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 507 del 1993 e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’art. 63, D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di detta modifica dovranno essere rimborsate le somme eventualmente versate nel periodo 1° marzo-15 ottobre 2020. Il Fondo per ristorare i comuni per le minori entrate e per le somme rimborsate ha una dotazione di 46,88 milioni di euro (in precedenza di 12,5 milioni di euro). Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data del 14 ottobre 2020. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato – città ed autonomie locali in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il decreto è comunque adottato.
Disposizioni introdotte in sede di conversione(art. 109, comma 1, lett. a-bis e a ter e art. 64, comma 5-bis).
Entrate locali: riscossione diretta società in house
E’ corretta un’imperfezione contenuta nella legge di bilancio 2020, relativamente al versamento diretto delle somme riscosse per conto degli Enti locali.
Viene corretto un errore contenuto nei commi 786 e 788 dell’art. 1, L. n. 160 del 2019, laddove consente l’incasso diretto delle entrate degli Enti locali anche a soggetti di cui al n. 4, lett. b), comma 5, dell’art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire le società a capitale misto pubblico-privato.
La nuova norma esclude per tali soggetti la possibilità di riscuotere direttamente i versamenti delle entrate locali e restituisce tale facoltà alle società in house interamente con capitale pubblico.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 111).
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