tratto da www.giustiziatributaria.gov.it

SENTENZA DEL 21/07/2023 N. 851/5 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO

Inversione dell’onere della prova in caso di esterovestizione

Una scrittura privata, priva di data certa, ove la società contribuente afferma di svolgere un ruolo di gestione fiduciaria, non è idonea a superare l’inversione dell’onere della prova prevista in materia di esterovestizione. In base a tale principio, la Corte di giustizia tributaria del Veneto ha respinto l’appello presentato da una società con sede legale in Svizzera. Nel caso di specie, la Corte rileva, invece, che le indagini condotte dall’Ufficio evidenziano un complesso di attività (come l’uso delle email, la gestione della casella elettronica, i contatti con i clienti e i professionisti indicati dalla società, ecc.) in grado di dimostrare che le decisioni gestionali relative ai clienti e ai dipendenti della società venivano effettivamente prese in Italia, presso uno studio professionale.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 21/07/2023 n. 851/5 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

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