19/07/2019 – Niente più scorrimento delle graduatorie concorsuali, lo afferma anche la Corte dei conti

Niente più scorrimento delle graduatorie concorsuali, lo afferma anche la Corte dei conti

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
Le norme
È stato posto alla sezione un quesito relativo al permanere della possibilità di scorrimento delle graduatorie concorsuali formate da altro ente pubblico, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio n. 145/2018, il cui art. 1, comma 363 ha abrogato il comma 3-ter dell’art. 4D.L. n. 101/2013.
Il comma 361 della Legge di bilancio stabilisce che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Il successivo comma 363, coerentemente con la regola, prevede diverse abrogazioni all’art. 4D.L. n. 101/2013:
– la lett. b) del comma 3, che subordinava l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;
– il comma 3-ter, che manteneva ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie l’applicabilità dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, L. n. 350/2003, che consente di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
– il comma 3-quater, in base al quale l’assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
All’interno di questo nuovo contesto normativo è maturato il dubbio che non possano più trovare applicazione:
– l’art. 9 della L. n. 3/2003, che rinvia ad apposito regolamento le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni centrali possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, che non risulta espressamente abrogato dalla L. n. 145/2018;
– il già citato art. 3, comma 61, L. n. 350/2003, il cui terzo periodo stabilisce che, in attesa dell’emanazione del regolamento di cui sopra, le amministrazioni possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo;
La posizione della Corte dei conti
Sino alla Legge di bilancio 2019, affermano i giudici contabili della sezione Sardegna, il Legislatore ha espresso una chiara preferenza per l’assunzione di personale mediante lo scorrimento di graduatorie, proprie o altrui, facoltà estesa anche agli enti locali ad opera dell’art. 3, comma 5-ter, D.L. n. 90/2014, anch’esso non abrogato espressamente dalla legge di bilancio 2019.
La sezione poi ricorda che la magistratura contabile è intervenuta più volte per individuare i presupposti in presenza dei quali lo scorrimento fosse legittimo e non si risolvesse in una pratica sostanzialmente elusiva del principio costituzionale del concorso pubblico tramite per esempio assunzioni “nominative” creando posti ad hoc per soggetti già presenti in graduatoria.
La Legge di bilancio 2019 ha però introdotto “una evidente discontinuità con il percorso normativo avviato dal 2003”, allorquando, al comma 361, ha disposto che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso, così impedendo l’utilizzo della graduatoria stessa per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra amministrazione.
Lo scorrimento della graduatoria viene quindi limitato, a partire dal 2019, alla sola possibilità di attingere ai candidati “idonei” per la copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano successivamente divenuti scoperti nel periodo di permanente efficacia della graduatoria medesima.
Il successivo comma 363, nell’abrogare alcune norme che prevedevano la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni, non fa altro che dare coerenza alla volontà legislativa espressa al comma 361, creando da un lato uno stretto collegamento tra graduatoria e posto messo a concorso, dall’altro eliminando tutte le norme che prevedevano l’utilizzo della graduatoria per la copertura di posti diversi da quelli messi a concorso.
Nemmeno vale come prova contraria il fatto che la L. n. 145/2018 non ha provveduto all’espressa abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono l’utilizzo dell’altrui graduatoria, ossia l’art. 9L. n. 3/2003 e l’art. 3, comma 5-ter, D.L. n. 90/2014: la prima perché l’abrogazione espressa dell’art. 4, comma 3-ter, D.L. n. 101/2013 è ad essa immediatamente riferibile e ne comporta l’abrogazione implicita; la seconda viene travolta dalla Legge di bilancio 2019, che modifica il precedente equilibrio tra gli istituiti deputati all’assunzione di personale nella pubblica amministrazione, rappresentati dalla mobilità volontaria, dallo scorrimento delle graduatorie e dall’indizione di un concorso.
Corte dei Conti-Sardegna, Sez. contr., Delib., 3 luglio 2019, n. 36

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