tratto da sentenzeappalti.it

Clausola di territorialità – legittimità – va verificata rispetto alla singola gara – condizioni (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016)

18.07.2019 REDAZIONE
La questione della legittimità della clausola di territorialità deve essere risolta, caso per caso, alla luce delle concrete caratteristiche della prestazione oggetto di gara.

Nella specie (…) anzitutto, la condizione predetta doveva essere soddisfatta entro 40 giorni dall’aggiudicazione (…), sicché non imponeva all’offerente un onere di immediata organizzazione dell’attività e non impediva la partecipazione a imprese che non avessero sede o uffici nella città metropolitana.

Quanto alla motivazione della scelta, la richiesta di una sede sul territorio della città metropolitana veniva giustificata dall’Amministrazione (…).

Del resto, i requisiti di esecuzione della prestazione sono espressione dell’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante, rinveniente il proprio limite solamente nelle previsioni illogiche o sproporzionate [art. 83 d.lgs. n. 50/2016]

Nella specie, da un lato, la clausola di territorialità deve essere ritenuta ragionevole, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del servizio da svolgere. (…)

Non si tratta pertanto di una clausola inserita in violazione dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, in quanto consente all’impresa di organizzarsi all’esito della vittoriosa partecipazione, senza obbligarla a sostenere anzitempo l’onere del reperimento dell’immobile e del personale per l’espletamento del servizio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5929).

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