tratto da entilocali-online.it

Con il Dl. n. 3/2021 del 15 gennaio 2021, in vigore dallo stesso giorno, sono stati nuovamente prorogati i termini di sospensione della riscossione coattiva di cui all’art. 68 del Dl. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”).

In particolare, l’art. 1, comma 2 del citato Decreto ha posticipato il termine di sospensione di cui all’art. 68 del “Cura Italia”, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Poiché l’art. 153 del Dl. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) richiama lo stesso periodo di sospensione di cui all’art. 68, comma 1, del “Decreto Cura Italia”, anche le verifiche di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 sono state sospese fino allo stesso termine del 31 gennaio 2021, come già, da oggi, riportato sul sito di “Acquistinretepa”.

Inoltre, come precisato dall’ultimo periodo del comma 4, dell’art. 1, del Dl. n. 3/2021 “alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo (cioè dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021) si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020”.

Quindi, anche le verifiche eventualmente effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021, per le quali l’agente della riscossione non abbia ancora notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973, resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

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