tratto da ilquotidianodellapa.it
Esercizio di attività o mestieri rumorosi: quando il disturbo alle persone è reato
I principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza del 13 giugno 2019.
La Corte di Cassazione Penale con sentenza del 13 giugno 2019 ha ribadito che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra:
a) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia;
b) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete;
c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.
Sulla base di tale chiarimento, la Suprema Corte ha escluso che nella vicenda attenzionata – nella quale gli imputati erano stati condannati penalmente per il reato previsto e punito dall’art. 659 del codice penale perché quali utilizzatori di un locale da ballo arrecavano molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone residenti nelle immediate adiacenze dei predetto locali diffondendo ad ora tarda musica ad alto volume, chiaramente udibile anche all’esterno – si fosse in presenza di un mero superamento dei limiti di legge fissati per le emissioni sonore, dovendosi così escludere la possibile applicazione della I. n. 447 del 1995, art. 10.
In particolare, la ritenuta esclusione dell’illecito amministrativo e, per contro, la ricorrenza della fattispecie penale è risultata fondata sulla base delle dichiarazioni di tutti i vicini residenti – che lamentavano l’impossibilità di riposare a causa di forti rumori tutto l’arco della giornata fino alle 23 nonché di poter tenere le finestre aperte, le quali – precisa la Corte – coniugate all’accertamento tecnico espletato integrano il reato contestato.
Enrico Michetti
Fonte: Massimario G.A.R.I.
La Direzione
(17 giugno 2019)
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