Edilizia – Sanatoria – Piano di assetto idrogeologico – Previsione della limitazione dell’efficacia ai soli nuovi interventi costruttivi – Applicabilità anche alle richieste di sanatoria edilizia – Esclusione.
Le disposizioni di un Piano di assetto idrogeologico (Pai) che circoscrivono l’efficacia ai nuovi interventi costruttivi non possono essere interpretate come applicabili anche alle richieste di sanatoria edilizia (1).
(1) Ha ricordato la sentenza che se è evidente che i limiti e i vincoli fissati dal Piano non possono che riferirsi alle opere successive alla sua entrata in vigore, ciò non può valere per quegli interventi realizzati senza titolo sui quali è chiesto l’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 e, pertanto, per esse non può non valere anche il requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza.
Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2021, n. 2038 – Pres. Montedoro, Est. Orsini
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