Servizi sociali e prezzo più basso: allora ditelo che stavamo solo giocando
Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 14 febbraio 2019, n. 152
Scritto da Elvis Cavalleri15 Febbraio 2019
I servizi sociali, se standardizzati, possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso?
Nonostante la recente remissione della vexata quaestio alla plenaria (cfr. questo articolo), in relazione alla corretta interpretazione dell’art. 95 del Codice, Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 14 febbraio 2019, n. 152 con nonchalance risponde affermativamente.
“La scelta del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs. 50/2016 è coerente con l’urgenza alla base della gara e con il carattere standardizzato delle prestazioni richieste. Poiché la gara non è finalizzata a individuare il concessionario dell’intera UO di Riabilitazione ma un fornitore di prestazioni medico-infermieristiche, con alcune attività accessorie, e poiché le prestazioni medico-infermieristiche devono essere conformi a protocolli omogenei allo scopo di tutelare la salute dei pazienti, non vi sono i presupposti per chiedere ai concorrenti l’elaborazione di un’offerta tecnica. L’aggiudicazione è necessariamente determinata dall’abbattimento del costo del lavoro, che la stessa stazione appaltante nella lettera di invito indica come la voce di spesa di gran lunga prevalente.
Il fatto che si tratti di un appalto di servizi sanitari non modifica la realtà sostanziale, e dunque non impone l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 142 comma 5-septies del Dlgs. 50/2016 in mancanza di una qualsiasi utilità per la stazione appaltante. Non è ragionevole aggravare la procedura di gara cercando di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo se, per la specificità delle prestazioni richieste, il numeratore è fisso per tutti i concorrenti.
Parimenti, il fatto che vi sia un’alta intensità di manodopera non fa ricadere automaticamente l’appalto tra quelli che richiedono particolari protezioni ai sensi dell’art. 50 del Dlgs. 50/2016. Nel caso in esame, la competizione avviene in effetti sul costo del lavoro, ma, viste le professionalità coinvolte, non nella parte più bassa della curva delle retribuzioni. Non vi è quindi alcuna ragione per adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come forma tutela preventiva dei lavoratori“.
Caro TAR, a suo parere può non essere ragionevole, ma che debba essere impiegato il criterio del rapporto qualità/prezzo è univocamente stabilito dall’art. 142 5-septies, e non si pongono pertanto i medesimi dubbi interpretativi che hanno necessitato l’intervento della plenaria. Sentenza erronea che non interpreta ma elide una chiara disposizione codicistica…
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