Sentenza del 06/11/2023 n. 3073 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 28
Intitolazione:
Imposta di registro e tassazione atti enunciati
Massima:
Ai fini dell’imposta di registro non possono essere tassati come “atti enunciati” gli atti semplicemente “presupposti” nonché gli atti soltanto “nominati” nel provvedimento o nel negozio giuridico intercorso fra le parti, soggetto a registrazione a termine fisso. Non basta che l’atto (o il contratto) già stipulato fra le parti e per il quale, di regola, non sussiste alcun obbligo di registrazione, sia semplicemente “nominato” da un altro atto perché si configuri l’obbligo di sottoporre a tassazione anche l’ulteriore rapporto preesistente fra le parti. L’atto enunciato” è tassabile se (e soltanto se) non sia semplicemente “nominato” o “richiamato”, bensì sia interamente “contenuto”, quanto agli elementi essenziali, in altro atto soggetto a registrazione a termine fisso, quasi al punto da configurare un atto autonomo volontariamente registrato dalle parti. Alla luce del principio di alternatività tra iva e imposta di registro (stabilito dall’art. 40 DPR 131/1986) secondo il quale, qualora si tratti di rapporti/negozi che scontano l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro si applica in misura fissa e non proporzionale, non è corretto applicare la tassazione ex art. 22 DPR 131/1986, secondo cui la semplice enunciazione di un atto lo assoggetterebbe all’imposta di registro e, dunque, se risulta pienamente legittima l’applicazione al decreto ingiuntivo dell’imposta di registro ex art. 37 DPR 131/1986 la tassazione di altro, rispetto all’atto giudiziario, costituisce un’illecita duplicazione d’imposta.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l’avviso di liquidazione n. 2016XXX/XXX/XXX/0/001 proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la Società XXXX XXXX. sulla scorta del seguente motivo: nullità dell’avviso di liquidazione per carenza dei motivi posti a base dello stesso ed infondatezza nel merito.
Nelle conclusioni chiedeva che fosse dichiarato in via preliminare l’illegittimità ovvero la nullità dell’avviso di liquidazione, con la determinazione eventuale della somma corretta dovuta per la registrazione; con condanna dell’Agenzia delle Entrate delle spese e competenze di lite.
Con controdeduzioni del 14/02/2018 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto la quale, nel ribadire la legittimità del proprio operato, eccepiva che le due tasse fisse richieste erano giustificate dalla circostanza che nel decreto ingiuntivo oggetto di pagamento vi era oltre all’ingiunzione di pagamento vera e propria, anche l’enunciazione di una fattura. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n. XXXX emessa in data XX/XX/2018 rigettava il ricorso. Condannava la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00.
Proponeva appello la Società XXXX XXXXX la quale eccepiva che trattandosi di decreto ingiuntivo inerente operazioni di cessioni di beni soggetti ad IVA, l’imposta sarebbe dovuta essere applicata in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del T.U.I.R.-. L’Ufficio, invece, erroneamente aveva effettuato una tassazione doppia e, pertanto, indebita per la registrazione del provvedimento.
Nelle conclusioni chiedeva che fosse riformata la sentenza di primo grado; con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite e degli onorari di causa del doppio grado di giudizio.
Con controdeduzioni del 22/10/2018 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Taranto – la quale, nel ripercorrere le difese già svolte in Prime Cure, concludeva per la reiezione dell’appello e la piena conferma della Sentenza impugnata; con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All’udienza del 24 Luglio 2023 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto dalla contribuente, per le motivazioni ivi contenute, è meritevole di parziale accoglimento.
Nel caso di specie l’Ufficio ha erroneamente sottoposto a doppia imposta di registrazione un decreto ingiuntivo (imposta su atti giudiziari) liquidando l’imposta in misura fissa per le disposizioni dell’atto relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ad IVA (art. 40 TUIR) e liquidando, altresì, l’imposta calcolata su una fattura enunciata nel predetto decreto ingiuntivo.
Trattandosi in particolare della registrazione di un decreto ingiuntivo inerente ad operazioni di cessioni di beni soggetti ad IVA, l’Ufficio avrebbe dovuto applicare esclusivamente l’imposta fissa prevista per la registrazione degli atti giudiziari ai sensi dell’art. 40 del TUIR. Pertanto l’imposta applicata dall’Amministrazione Finanziaria anche sulla enunciazione della fattura relativa al predetto decreto ingiuntivo costituisce una doppia ed indebita imposizione a carico della contribuente.
Di conseguenza la contribuente sarà tenuta a versare esclusivamente l’imposta calcolata in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del TUIR e dovuta per l’atto principale oggetto di registrazione.
La natura della controversia, la peculiarità della materia del contendere e delle normative prese in esame, nonché la parziale soccombenza inducono a ritenere sussistenti i motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l’appello per quanto di ragione, come in parte motiva.
Spese compensate.
Nessun tag inserito.