Con la faq n. 53 la Commissione Arconet ha anticipato alcune delle modifiche dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (principio contabile applicato della contabilità finanziaria) derivanti dall’approvazione del D. Lgs. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
In particolare, la Commissione si è concentrata sulla revisione del punto 5.4.9 riguardante la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento non ancora impegnate.
In sintesi, la faq chiarisce che per attivare il FPV sui lavori pubblici è sufficiente il progetto di fattibilità tecnico-economica. Considerato che il PFTE deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente di fatto al vecchio progetto definitivo, la Commissione ha ritenuto che l’avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica consenta la conservazione del FPV, in quanto corrisponde alla sostanziale applicazione del principio contabile.
Ciò, però, non vale per le procedure al di sopra del limite per l’affidamento diretto, che il nuovo codice ha innalzato da 40.000 euro a 150.000 euro. Non pare pertanto più possibile conservare e quindi riportare nel bilancio il FPV per tutte le opere di importo inferiore a 150.000 per le quali non risultino sussistere obbligazioni giuridicamente perfezionate per l’intero quadro economico.
L’entrata in vigore del nuovo codice tocca però anche il punto 4.4.8 dell’allegato 4.2 riguardante la formazione del FPV per la spese concernenti il livello minimo di progettazione.
Tale disciplina prevede che alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.
Anche qui occorre tenere conto della nuova disciplina codicistica (art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023), che per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione ha innalzato la soglia dell’affidamento diretto a 140.000 euro. Anche in tal caso, quindi, la deroga che consente di attivare il FPV pur in mancanza di impegno viene circoscritta nella sua applicazione.
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