17/03/2020 – Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del Sindaco

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore del Sindaco
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
La Corte dei conti-Abruzzo, con delibera 26 febbraio 2020, n. 81, si pronuncia sulla richiesta di un Sindaco formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, relativamente alla corretta applicazione dell’art. 86D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), rubricato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative“; tema, peraltro, particolarmente ricorrente nella giurisprudenza consultiva contabile (cfr. Corte conti-Lombardia, n. 106/2014/PAR del 6 marzo 2014, n. 238/2014/PAR del 29 settembre 2014 e n. 274 del 27 ottobre 2014Corte conti-Veneto n. 280 del 30 aprile 2014Corte conti-Marche n. 27 del 16 aprile 2014Corte conti-Basilicata, n. 3 del 15 gennaio 2014Corte conti-Puglia, n. 57 del 27 marzo 2013 e n. 74 del 17 marzo 2016Corte conti-Molise, n. 32 del 17 febbraio 2016Corte conti- Liguria, n. 21 del 21 gennaio 2019) e rispetto al quale l’interpretazione della Corte è costante e in quest’occasione pienamente condivisa.
L’art. 86, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000, su cui la Sezione, come detto, è chiamata a pronunciarsi, testualmente recita: “1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico“.
Per il giudice dei conti il dato letterale del testo normativo è chiaro:
– afferisce a tutte indistintamente le categorie dei lavoratori (dipendenti nel caso del primo comma, non dipendenti nel caso del secondo) che sono chiamati ad assolvere funzioni di amministratore locale, che il legislatore ha voluto massimamente tutelare se ricoprendo il mandato elettivo si sia scelto di svolgere tale funzione pubblica in via esclusiva;
– prescrive agli enti locali il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti previdenziali, ai soli lavoratori, dipendenti o meno, che espletano un mandato amministrativo fra quelli previsti nel primo comma del predetto art. 86 in un ente locale avente la grandezza demografica stabilita (nel caso dei comuni, sindaco, assessori se ente avente popolazione superiore ai 10.000 abitanti, presidenti dei consigli se ente avente popolazione superiore ai 50.000 abitanti) e che abbiano deciso di destinare il tempo che avrebbero impiegato per le proprie attività lavorative al servizio della comunità in cui sono stati eletti;
– la ratio è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opti per l’esclusività dell’incarico di amministratore, opzione che, in quanto tale, non può essere differentemente disciplinata per il lavoratore dipendente rispetto a chi non riveste tale posizione;
– trova applicazione, in caso di lavoratore autonomo, quando questi si astenga del tutto dall’attività lavorativa, circostanza che si ha l’onere di comprovare in costanza di mandato amministrativo.
Perché ricorra l’obbligo da parte dell’ente del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale, dunque, la norma richiede che ricorrano due requisiti concomitanti, ovvero presenti in modo complementare e indefettibile:
– l’elezione ad una carica elettiva;
– il conseguente sacrificio del tempo destinato all’ordinaria propria attività lavorativa.
In conclusione:
– per la configurazione di tale obbligo di versamento in carico all’ente è necessario che l’amministratore pubblico abbia chiaramente sospeso una qualsivoglia attività lavorativa;
– l’obbligazione decorre dal momento in cui l’amministratore locale è assunto;
– l’obbligo non riguarda periodi precedenti nel caso questi non fosse un lavoratore, dipendente o meno, al momento in cui è stato chiamato a ricoprire il mandato pubblico;
– all’eletto che non abbia precedentemente ricoperto alcun rapporto lavorativo spetterà l’indennità di funzione ai sensi dell’art. 82TUEL, così come determinata nella regolamentazione ministeriale conseguente

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