Dal sito lavorosi.it

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2022 il decreto del 4 febbraio 2022 firmato dal Ministro della Salute , del Lavoro e della Pubblica Amministrazione con cui sono state individuate le patologie e le condizioni che consentono il riconoscimento dello status di lavoratore fragile e il conseguente diritto a prestare la propria attività lavorativa in smart working fino al 28 febbraio 2022, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. In presenza delle medesime condizioni, il lavoratore potrà essere adibito anche ad attività formative da remoto. In entrambi i casi lo status deve essere accompagnato da idonea certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia e non più dalla certificazione medico legale come disposto dall’art. 26, c. 2, del DL 18/2021 ( cd. Cura Italia ).

A fronte delle nuove modalità di certificazione, non è stato chiarito se per il periodo che va dall’11 febbraio al 28 febbraio debba essere coperto da nuova certificazione o sia sufficiente quella precedentemente ottenuta. In assenza di specifiche istruzioni, va ritenuto che la richiesta di un nuovo certificato venga rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro.

A partire dal 31 marzo, scadrà lo stato emergenziale e le relative norme che disciplinano l’attività lavorativa da remoto. A partire da quella data diventeranno operative le  linee guida promosse dal Ministero del Lavoro in materia di lavoro agile. Il protocollo prevede che venga previsto un accesso facilitato al lavoro agile per persone fragili e lavoratori con disabilità. 

Il decreto raggruppa le patologie in due gruppi distinti. Il primo indipendentemente dal stato vaccinale ricomprende : 

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: 

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); 
  • attesa di trapianto d’organo; 
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T); 
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; 
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); 
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); 
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave; 
  • pregressa splenectomia; 
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: 

  • cardiopatia ischemica; 
  • fibrillazione atriale; 
  • scompenso cardiaco; 
  • ictus; 
  • diabete mellito; 
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; 
  • epatite cronica; 
  • obesità.

La condizione di fragilità viene riconosciuta anche la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: 

  • età >60 anni; 
  • condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

Dal 1° gennaio 2022 l’assenza dei lavoratori fragili a causa di una patologia certificata non è più assimilata al ricovero ospedaliero, e quindi non dà diritto alla relativa indennità economica. Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022 la tutela può essere assicurata per le sole giornate del 2021. LO ha ricordato l’ INPS nello stesso giorno di pubblicazione del decreto con il mess. n. 679 del 11.02.2022

 

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