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Lavoro pubblico, riforma Madia: materie di competenza della contrattazione collettiva

 
 
Il d.lgs 75/2017 ha modificato il rapporto tra legge e contratto nazionale collettivo di lavoro come fonte del rapporto di lavoro pubblico.

La riforma è un ripensamento di quanto era stato deciso col d.lgs 150/2009, che aveva ristretto di molto il potere negoziale pattizio, stabilendo che i contratti collettivi nazionali di lavoro potessero derogare alle leggi solo qualora queste lo consentissero espressamente.
Con le modifiche apportate all’articolo 2, comma 2, del d.lgs 165/2001 si prevede, invece, la generale possibilità dei contratti collettivi nazionali di derogare alle norme di legge anche già vigenti, invertendo le previsioni della riforma Brunetta.
Tuttavia, l’ampliamento della portata della fonte contrattuale nazionale collettiva è di portata molto inferiore alle apparenze.
Infatti, l’articolo 2, comma 2, stesso, del d.lgs 165/2001 contiene tre potentissime limitazioni all’autonomia pattizia:
1)      la qualificazione delle disposizioni contenute nel d.lgs 165/2001 come “disposizioni a carattere imperativo”, da cui deriva la nullità ex lege di ogni disposizione contrattuale che le vìoli; in sostanza, dunque, il potere di deroga conferito alla contrattazione nazionale collettiva riguarderà tutte le leggi sul lavoro pubblico diverse dal d.lgs 165/2001;
2)      il potere di deroga si limita alle sole materie affidate alla contrattazione collettiva dall’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001, cioè disciplina del rapporto di lavoro e relazioni sindacali;
3)      il potere di deroga comunque non può andare oltre i principi fissati dal d.lgs 165/2001.
La presenza di questi fortissimi limiti si evidenzia subito come un potenziale gravissimo problema attuativo, perché espone ogni contratto collettivo nazionale di lavoro ad un forte contenzioso, relativo alla corretta estensione del potere di deroga.
La riforma, inoltre, specifica ulteriori competenze espressamente demandate alla contrattazione nazionale collettiva, evidenziate nella tabella che segue. Particolarmente rilevanti sono le materie della revisione della gestione dei fondi per il salario accessorio (articolo 23 del d.lgs 75/2017) e della differenziazione della valutazione (articolo 19 novellato del d.lgs 150/2009).
 
Derogabilità delle disposizioni di legge
Articolo 2, comma 2, d.lgs 165/2001:
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.
Informazione sindacale per gli atti di organizzazione
Articolo 6, comma 1, d.lgs 165/2001:
Le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
Mobilità volontaria
Articolo 30, comma 2,2, d.lgs 165/2001
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Materie della contrattazione nazionale collettiva in generale
Articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001
La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonchè quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Materie sottratte alla contrattazione nazionale collettiva
Articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001
–          organizzazione degli uffici;
–          materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9
–          materie afferenti alle prerogative dirigenziali di cui agli articoli 5, 16 e 17;
–          conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;

materie di cui all’art. 2, c. 1, lett. C.), d.lgs 421/1992:

–          responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;
–          gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
–          princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;
–          procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
–          i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
–          la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;
–          la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
Materie della contrattazione nazionale condizionate dalla legge
Articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001
–          sanzioni disciplinari
–          valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,
–          mobilità
Divieto aumento delle risorse nel caso di assenze superiori agli standard
Articolo 40, comma 4-bis, d.lgs 165/2001
I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.
Semplificazione dei fondi decentrati
Articolo 40, comma 4-ter, d.lgs 165/2001
Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo piu’ funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonchè di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.
Sanzione disciplinare del rimprovero verbale
Articolo 55-bis, comma 1, d.lgs 165/2001
Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo
Licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento
Articolo 55-quater, comma 1, lettera f) quinquies d.lgs 165/2001
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009
Sanzioni disciplinari per assenze in continuità con festività o assenze collettive in periodi particolari
Articolo 55-quinquies, comma 3-bis, d.lgs 165/2001
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonchè con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza.
Sperimentazione del salario accessorio
Articolo 23, comma 1, d.lgs 75/2017
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
Fasce di valutazione
Articolo 19 del d.lgs 150/2009
1. Il contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell’articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.
 
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