tratto da luigioliveri.blogspot.it

Nuovi “voucher” nella PA – prestazioni occasionali da motivare

 
Prestazioni occasionali necessariamente giustificate da una causa da motivare. La nuova disciplina del lavoro occasionale sostitutiva dei voucher, introdotta dall’articolo 54-bis della “manovrina” economica 2017 per le amministrazioni pubbliche si presenta piuttosto caotica e di difficile attuazione.

Ai sensi del comma 13 dell’articolo 54-bis “il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti”. Le pubbliche amministrazioni sono gli utilizzatori previsti dal comma 7.
Tale norma è quella che impone di considerare il lavoro occasionale come rapporto di lavoro flessibile “causale”, cioè strettamente legato ad una specifica esigenza lavorativa, che, pertanto, deve essere evidenziata e motivata nei provvedimenti per attivare lo strumento e anche nel contratto stipulato col lavoratore.
Le condizioni poste dal comma 7 dell’articolo 54-bis alle PA per utilizzare il lavoro occasionale sono molteplici. In primo luogo, occorre il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale. In secondo luogo, bisogna rispettare il limite massimo di durata oraria, fissata dal successivo comma 20, in280 ore l’anno. In terzo luogo, le collaborazioni occasionali sono ammesse esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, da motivare. Il decreto esplicita 4 possibili tipologie di esigenze quali causa del lavoro occasionale. Una prima è il suo utilizzo “nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali”. Una seconda tipologia riguarda lo “svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi”. Il lavoro occasionale sarò in terzo luogo utilizzabile “per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato” e. infine, “per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative”.
Soltanto la seconda e la quarta tipologia sono pienamente comprensibili e coerenti con l’enunciazione delle esigenze temporanee o eccezionali, riguardando la necessità di una provvista di personale necessario a far fronte a necessità legate ad emergenze o a manifestazioni.
L’impiego del lavoro occasionale in progetti di volontariato pare sostanzialmente un intento di mettere a disposizione della PA uno strumento agile di riduzione salariale, visto che simili esigenze potrebbero essere gestite senza alcun problema con il lavoro a tempo determinato.
Molto delicata è la questione dell’impiego del lavoro occasionale per progetti rivolte a persone in stato di povertà, detenzione, disabilità o percettori di ammortizzatori sociali. Il rischio è creare politiche attive di lavoro poco efficaci, anzi politiche passive sotto mentite spoglie, finalizzate ad assegnare un reddito, con lavori occasionali che mai potranno condurre allo sbocco occupazionale definitivo presso la PA.
Il superamento del limite orario annuo imposto dalla norma con una PA non comporta la trasformazione in lavoro a tempo indeterminato, come avviene per i privati. La PA non è, per altro, obbligata a rispettare per le prestazioni rese dal medesimo prestatore il tetto previsto dal comma 1, lettera c), della norma di 2.500 euro. Né le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avere alle proprie dipendenze almeno 5 lavoratori, come si impone alle imprese private. C’è, invece, il tetto annuale di spesa massima complessiva di 5.000 euro.

 

E’ bene puntualizzare che la norma prevede una misura del compenso oraria netta “minima” di 9 euro. Attribuire, quindi, ad un collaboratore occasionale attività ascrivibili a mansioni lavorative che se regolate con un contratto a termine comporterebbero un netto superiore, potrebbe esporre a responsabilità civili, a meno che non sia chiaramente espresso nel contratto di prestazione occasionale la concorde rinuncia del prestatore ad ogni vertenza e la piena accettazione del pagamento orario. Ricordiamo che in un comune, ai sensi della contrattazione collettiva vigente, per la categoria di ingresso nella posizione economica B3, il costo orario lordo sarebbe di circa 14 euro e quello netto di circa 10 euro. Di poco inferiori gli oneri, se l’inquadramento fosse nella posizione economica B1: lordo 13,25, netto 9,45.

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