Bolzano, li ________________
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C O N V E N Z I O N E
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[Ente 1] Fra rappresentata da , nato a il in qualità di , Codice Fiscale , partita I.V.A. , con domicilio e/o sede in in seguito denominata
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e
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[Ente 2] , rappresentata , nato a il in qualità di , Codice Fiscale , con domicilio e/o sede in in seguito denominata
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Si conviene e si stipula quanto segue per regolamentare i rapporti derivanti dall’esecuzione dei lavori di realizzazione di e di nell’ambito del , nei tratti previsti nel progetto esecutivo del elaborato dall´Ing. .
Il progetto prevede: [descrizione del progetto]
Questo modo di procedere consente di realizzare diverse infrastrutture di pubblica utilità all’interno di un unico cantiere, risparmiando sui costi e sulle tempistiche, oltre a ridurre i disagi dovuti agli scavi.
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LE PARTI PREMETTONO
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- Con decreto/delibera del è stato approvato il progetto esecutivo dell’Ing. relativo a ;
- Con decreto/delibera del è stato approvato il progetto esecutivo dell’Ing. relativo a ;
- I progetti sopra menzionati sono stati aggiornati e unificati dall’Ing. in un unico progetto esecutivo, ai fini dell’appaltabilità unica dei lavori;
- che la stima dei costi quindi può essere riepilogata come di seguito:
Per [Ente 1] :
Lavori €
Per [Ente 2] :
Lavori €
IMPORTO TOTALE DELL’ OPERA €
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Tutto ciò premesso le parti addivengono alla stipula della seguente convenzione:
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ARTICOLO 1
- Le suesposte premesse nonché il progetto esecutivo di cui alla lettera C delle Premesse, quale risultante dall’assemblaggio dei singoli progetti:
- ,
- ;
vengono dalle parti confermati e dichiarati parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Con la sottoscrizione dell’atto viene consegnata alle parti copia su supporto digitale del progetto esecutivo completo sopra citato.
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ARTICOLO 2
- I lavori di cui alla gara d’appalto successiva alla stipula della presente convenzione consistono, come da progetto e relazione tecnica dell’Ing. nella realizzazione delle seguenti nuove infrastrutture:
posati congiuntamente nello stesso scavo.
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ARTICOLO 3
- Per l’esecuzione dei lavori mediante l’apertura di un unico cantiere, si associano ed secondo le regole riportate nella presente convenzione. La assume la veste di capogruppo.
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ARTICOLO 4
- La si impegna a:
- porre in essere, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici, la procedura ad evidenza pubblica necessaria per la realizzazione dell’opera di cui al progetto esecutivo sopra citato;
- ripartire in relazione ai diversi pesi delle lavorazioni di pertinenza dei due soggetti contraenti, determinati anche con l’ausilio del documento “Allegato C1- Lista delle categorie di lavorazione e forniture offerta prezzi unitari” che costituisce l’offerta economica oggetto di aggiudicazione, che si allega alla presente convenzione affinché ne formi parte integrante e sostanziale;
- assumere la funzione di Responsabile del Procedimento sia dei lavori di competenza che per quelli di competenza di , limitatamente alla fase di procedura di appalto. Successivamente ciascuna parte provvederà a nominare il proprio RUP, relativamente al proprio contratto di cui al successivo comma 2.
- I contraenti si obbligano, ognuno per la propria parte, a:
- stipulare il contratto con l’impresa aggiudicatrice;
- affidare l’incarico di direzione lavori. Le parti si obbligano ad affidare ad un unico soggetto giuridico e alle stesse condizioni economiche l’incarico per la direzione dei lavori;
- affidare ad un unico soggetto giuridico tutti gli adempimenti relativi all’assistenza e contabilità alle stesse condizioni economiche;
- affidare il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la posa dell’infrastruttura di propria competenza ad un unico soggetto giuridico e alle stesse condizioni economiche;
- provvedere al collaudo tecnico amministrativo, ove necessario, o alla certificazione di regolare esecuzione, nonché a quant’altro necessario per la realizzazione dei lavori di cui alla presente convenzione.
- Le parti convengono sin da subito che eventuali varianti in corso d’opera siano ammissibili – senza previa modifica della presente convenzione – nel limite in cui non modifichino le caratteristiche tecniche dell’opera da realizzare e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Entro il limite di cui sopra, eventuali ulteriori costi relativi a varianti progettuali, sottoposte alla preventiva approvazione di ed , saranno ripartite fra le parti sulla base della stima dei costi di rispettiva competenza di cui al progetto esecutivo e/o di variante.
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ARTICOLO 5
- Ai meri fini della fatturazione, al raggiungimento di ogni stato d’avanzamento il direttore lavori consegna a tutti i soggetti contraenti i documenti di contabilità relativi ai lavori di pertinenza nella percentuale di ripartizione che si evince dal documento “Allegato C1- Lista delle categorie di lavorazione e forniture offerta prezzi unitari, in base ai quali i contraenti provvedono in autonomia ad effettuare i pagamenti corrispondenti. Il soggetto giuridico incaricato deve emettere fatture separate a carico dei singoli contraenti.
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ARTICOLO 6
- Ognuno dei contraenti rimane proprietario della propria parte di infrastruttura – rispondendo di tutte le conseguenze giuridiche derivanti dalla proprietà – nonché responsabile della stessa ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria.
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ARTICOLO 7
- La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa a carico della parte richiedente la registrazione.
- La presente convenzione è soggetta alla corresponsione dei diritti di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa – parte prima – annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 a carico di .
- La nullità, la parziale nullità o l’impugnabilità di una o più clausole non comportano la nullità di tutto il contratto. Le clausole nulle, parzialmente nulle o impugnabili, vengono sostituite dalle conformi disposizioni di legge, ossia da analoghe disposizioni efficaci che corrispondono al meglio alla volontà delle parti.
- Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate solamente in forma scritta.
- Eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente convenzione saranno deferite alla cognizione del Foro di Bolzano.
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PER [Ente 1]
PER [Ente 2]
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