Il Sindaco di un Comune, aderente ad un consorzio di polizia locale, ha richiesto un parere in merito alle spese di personale da considerare nella verifica delle capacità assunzionali ex d.m. 17 marzo 2020.
In particolare, l’ente ha chiesto se nella spesa debbano essere considerati anche i costi sostenuti dall’ente per il personale comandato, il cui onere è comunque rimborsato dall’ente utilizzatore.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 12/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 febbraio 2022, hanno chiarito che la Circolare della Funzione pubblica del 13 maggio 2020 ha natura interpretativa e non vincolante per la funzione consultiva giuscontabile, “la quale ritrae i profili ermeneutici principalmente dal mero dettato normativo”.
La Corte dei conti ha precisato che l’art. 1, comma 1, lett. a) del d.m. 17 marzo 2020 ha previsto che nella “spesa complessiva per tutto il personale dipendente – debba essere considerata – sia la trasversalità degli esborsi finanziari in materia di risorse umane, sia la conseguente inclusione di soggetti legati all’ente dal rapporto di servizio: in entrambi i casi rientra il personale comandato”.
Inoltre, l’art. 2, comma 1, lett. a) del richiamato decreto ha richiamato “soggetti a vario titolo utilizzati (…) in strutture e organismi (…) comunque facenti capo all’ente”, quindi riconducibile al caso di personale comandato o, in ogni caso, assegnato a strutture consortili.
I magistrati contabili hanno anche richiamato la deliberazione dalla sezione delle Autonomie 12/2017, che, in merito ai rimborsi da comando, aveva precisato che la spesa “sostenuta dall’ente cedente deve essere figurativamente considerata come spesa del personale”.
Per qualificare la spesa di personale, occorre far riferimento ai principi generali del bilancio di cui al d.lgs. 118/2011, e in particolare al principio n. 18 relativo alla prevalenza della sostanza sulla forma.
La Corte dei conti del Veneto non ha ritenuto rilevante l’esenzione dai vincoli di spesa del lavoro flessibile del personale comandato ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.
La deliberazione in commento, quindi, ha chiarito che ai fini del calcolo delle capacità assunzionali, nel computo della “spesa complessiva per tutto il personale dipendente” devono essere inclusi anche gli oneri inerenti il personale comandato.
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