L’ANAC torna su una soluzione spesso utilizzata dalle Pubbliche Amministrazioni a scadenza contratto.
L’istituto della proroga tecnica nei contratti pubblici è una strada percorribile al posto delle gare ponte? Con la delibera n. 576/2021, l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ha fornito delle importanti specifiche ispirate ai principi di libera concorrenza e parità di trattamento per definire contorni e limiti della prosecuzione del rapporto contrattuale in corso.
Nella fattispecie, l’ANAC ha effettuato una verifica su una Azienda Sanitaria Locale che aveva affidato il servizio di supporto alla gestione e alla manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso presidi ospedalieri e territoriali a una società sulla base di un contratto di appalto quinquennale. Alla scadenza, il servizio è stato affidato alla stessa ditta attraverso appunto una serie di cd. proroghe tecniche, per le quali sono stati richiesti chiarimenti da parte dell’ANAC per non avere invece utilizzato il meccanismo della “gara ponte”.
A riguardo, l’ASL in questione ha evidenziato di aver valutato non avere avviato le procedure per una gara ponte, in attesa dell’esito definitivo della gara, vista la particolare complessità e delicatezza del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso ai presidi ospedalieri e territoriali, tenuto conto anche che il passaggio di consegne al nuovo operatore economico avrebbe comportato un adeguamento ed integrazione dei servizi informatici in uso, oltre alla formazione del personale interno.
ANAC ha sottolineato come nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga ed il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento.
L’Autorità ha anche fatti riferimento alla giurisprudenza stessa in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto, che non offre alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti: l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).
Esiste però una residuale facoltà a fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici: la cosidetta proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.
Perché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:
- carattere di eccezionalità, quindi è utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);
- l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;
- l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.
In questo caso, considerata la natura del servizio e la necessità di assicurarlo in attesa di nuovo appaltatore, ANAC non ha comunque considerato irragionevole la scelta dell’amministrazione di ricorrere alla proroga tecnica in luogo dell’adozione della procedura negoziata finalizzata alla stipula di un contratto ponte, per garantire la continuità del servizio, fermo restando i caratteri di eccezionalità e temporaneità che essa comporta.
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