tratto da Azienditalia 7/2020
Enti locali dissestati
La competenza dell’organo straordinario di liquidazione
di Massimo Bellin – Magistrato della Corte dei conti
 
La disciplina relativa alla procedura di dissesto finanziario degli Enti locali stabilisce che l’organo straordinario di liquidazione abbia competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Sul punto, è poi intervenuta la norma di cui all’art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, la quale ha precisato che si intendono compresi nelle fattispecie suddette tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione dell’organo straordinario della liquidazione. Ciò non ha evitato che nella giurisprudenza amministrativa si formassero due diverse tesi interpretative, tali da rendere necessario un intervento nomofilattico dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul quesito se la competenza dell’organo straordinario di liquidazione si intenda riferita a tutti i debiti dell’Ente che, a prescindere dal momento in cui si siano manifestati contabilmente quale posta passiva pecuniaria, siano comunque eziologicamente e funzionalmente correlati ad un atto o fatto di gestione antecedente alla dichiarazione di dissesto.

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