tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Ammissibilità soggettiva delle richieste di pareri in materia di contabilità pubblica alla Corte dei conti sottoscritte dal vicesindaco
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
A fronte della questione deferita dalla Sezione di controllo pugliese alla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 25/2020/PAR, quest’ultima si pronuncia con delibera n. 44 del 1° giugno 2020, sul tema che attiene alla specifica ipotesi di ammissibilità soggettiva della richiesta di parere firmata dal vicesindaco nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, ai sensi del secondo comma dell’art. 53D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale prevede che «Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59».
In altre parole, la Corte barese chiede «se sia ammissibile la richiesta di parere firmata dal vicesindaco anche nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco ai sensi del secondo comma dell’art. 53 del d.lgs. 267/2000 e se, comunque, possa presumersi la legittimità della dichiarata sostituzione», tenuto conto che, al riguardo, nelle pronunce delle Sezioni regionali di controllo si sono evidenziati due diversi orientamenti:
– tesi prevalente è nel senso di ritenere che la ricorrenza delle circostanze di cui all’art. 53 TUEL debba trovare adeguata evidenziazione nella richiesta di parere;
– diverso orientamento parte dal presupposto che il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo ed è, pertanto, giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’interesse pubblico, essendo investito, come organo vicario, della pienezza dei poteri sostitutivi; ciò, anche nell’ipotesi in cui dall’atto del vicesindaco non emerga espressamente il titolo che legittima l’esercizio della potestà vicaria, giacché deve ritenersi operante la presunzione che tale esercizio sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge; ciò, in altri termini, senza bisogno di delega specifica, né di motivazione in ordine alle ragioni dell’impedimento del sindaco.
Per inquadrare correttamente la questione proposta, il magistrato contabile precisa che i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all’ente che ha la capacità di proporre l’istanza, sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta. Il secondo limite, che qui interessa, può definirsi come “legittimazione soggettiva interna” e riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell’ente nella richiesta di parere: non può che conseguirne, dunque, l’ammissibilità soggettiva delle sole richieste provenienti dall’organo di vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell’ente.
Per quanto riguarda l’ente comunale, ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL, ne è il sindaco il legale rappresentante e, pertanto, tale figura istituzionale costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed esterna a sollecitare l’esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, anche se queste ultime, non di rado, si sono trovate a deliberare in merito a richieste di parere inoltrate dal vicesindaco.
Quanto premesso, la Corte ricorda che i poteri del vicesindaco sono disciplinati dall’art. 53 TUEL: nel primo comma è regolato il caso d’impedimento permanente o di sopravvenuta mancanza del Sindaco, mentre nel secondo comma è prevista l’ipotesi di un suo impedimento temporaneo; in buona sostanza:
– nel primo caso si è in presenza di un esercizio delle funzioni vicarie che si concretizza in una vera e propria reggenza a seguito di eventi di particolare rilievo (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso);
– diversamente, nel secondo comma, sono disciplinate fattispecie in cui si verifica una sostituzione temporanea (o supplenza) dell’organo per eventi sostanzialmente fisiologici.
Ciò evidenziando, tuttavia, che la norma risulta priva di alcuni elementi idonei a precisarne la concreta portata: non è definita, infatti, l’ampiezza dei poteri sostitutivi del vicesindaco nelle diverse ipotesi dell’assenza, della sospensione o del temporaneo impedimento del sindaco e non sono specificati i casi in cui l’impedimento del sindaco debba qualificarsi permanente piuttosto che temporaneo; tale indeterminatezza ha sollecitato il giudice amministrativo a pronunciarsi sulla portata del dettato normativo in oggetto.
Ad ogni buon conto, esaminata anche la giurisprudenza amministrativa in materia, la Sezione delle Autonomie ritiene che la “vicarietà” di cui si discute non può essere presunta dalla Sezione regionale di controllo quando si tratti di decidere circa il requisito soggettivo di ammissibilità della richiesta di parere e che, quindi, la “vicarietà” dell’esercizio delle funzioni del Sindaco vada esplicitamente indicata nella richiesta di parere; ciò per poter imputare effettivamente la richiesta di parere all’ente per il tramite dell’organo vicario di quello legittimato, ex art. 53 TUEL
Per converso, ove l’esercizio di funzioni “vicarie” da parte del Vicesindaco non risulti comprovato nell’istanza di parere (ad esempio, prospettando genericamente l'”assenza” dell’Organo titolare), la richiesta ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, va dichiarata inammissibile; vi è di più: la Corte lombarda, con la delibera 30 marzo 2015, n. 161, ha dichiarato soggettivamente inammissibile la richiesta di parere sottoscritta dal Vicesindaco, il quale precisa che il Sindaco si trova all’estero per ragioni professionali inerenti alla sua attività lavorativa, trattandosi di fattispecie non riconducibile alle ipotesi di cui al comma 1, art. 53TUEL
Le motivazioni investono anche un carattere politico: giova ricordare, infatti, che ai sensi dell’art. 47, comma 3, TUEL, «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere», e analoga possibilità, ai sensi del comma 4 della medesima norma, può essere prevista nello Statuto dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Pertanto, può accadere che il vicesindaco non sia un soggetto direttamente investito di rappresentanza popolare, ovvero che sia nominato a sua volta da un vicesindaco (ad esempio, in ipotesi di decesso del sindaco), fino a giungere all’ipotesi che la richiesta di parere sia formulata dall’assessore più anziano “spendendo” i poteri sostitutivi del sindaco ove sia quest’ultimo che il vicesindaco abbiano un impedimento.
Al magistrato appare evidente, quindi, che dev’essere evitato il rischio che la richiesta di parere possa risolversi in un’interlocuzione tra una magistratura contabile competente per legge a fornire una consulenza a livello politico/istituzionale ed un organo di vertice politico che non sia deputato ad esprimere una richiesta d’interpretazione di norme funzionale a quella collaborazione istituzionale prefigurata dall’art. 119 Cost.
In conclusione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia e richiamata in premessa, enuncia il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’ammissibilità soggettiva, nella richiesta di parere inoltrata, alla Sezione regionale di controllo, dal vicesindaco devono essere indicate espressamente le circostanze di cui all’art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (impedimento permanente o temporaneo, decadenza o decesso del Sindaco) che legittimano l’esercizio delle funzioni vicarie».

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