tratto da aran.it

Con orientamento applicativo AFL7, l’ARAN fornisce alcuni chiarimenti in merito ai compiti di sovraintendenza previsti per il Segretario comunale e provinciale dall’art. 101, comma 1, del CCNL 17.12.2020 con le funzioni previste dalle fonti legislative ed in particolare dall’art. 97 comma 4 del TUEL. 

Nel caso di Segretari di “Comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000”, sono stati indicati, a titolo esemplificativo, per le finalità del contratto, alcuni dei compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività che i Segretari stessi debbono espletare in quanto specificamente conseguenti alla “assunzione delle funzioni di segretario”.

Tra tali compiti – sottolinea l’ARAN – l’art. 101, comma 1, indica quelli:

  • della sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente;
  • della responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito:
    • del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance,
    • della responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale,
    • dell’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.

L’art.103 comma 4, poi, dispone che ai fini della revoca dell’incarico, “costituisce violazione dei doveri d’ufficio anche il mancato o negligente svolgimento dei compiti di cui all’art. 101, comma 1”, previsione che discende dal principio per cui all’attribuzione di compiti si correlano responsabilità ed il relativo riconoscimento dei poteri necessari a conferire effettività all’attribuzione.

Tale declinazione dei compiti di sovraintendenza e coordinamento di cui all’art. 101 del CCNL non limita, comunque, l’autonomia organizzativa degli enti nell’attribuzione ai Segretari anche dell’espressione dei pareri ex art.49 del TUEL, sia in tale ambito che con riguardo ad eventuali ulteriori funzioni gestionali, secondo le esigenze più consone alla propria realtà organizzativa ed alle competenze professionali di cui è dotato, beninteso sempre nel rispetto delle discipline legislative specifiche.

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