tratto da lasettimanagiurdica.it

Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, 21 gennaio 2021

Un dirigente viene assunto a tempo determinato dal Comune di Alcamo, per sei mesi, prorogati per altri sei. Una volta assunto l’incarico il professionista si rivolge al Giudice del lavoro per chiedere la nullità della clausola temporale per contrasto con la norma imperativa (art. 19 D. Lgs. n. 165/2001) che fissava nel termine di tre anni la durata minima degli incarichi dirigenziali nella P.A. e, conseguentemente , di condannare il Comune convenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, le retribuzioni dovute per i successivi due anni per un totale di € 192.759,97.

Il Giudice del Lavoro, inquadrata la vicenda processuale nello schema giuridico della responsabilità pre-contrattuale e rilevando che nell’anno in cui l’incarico era stato affidato il Comune violato il patto di stabilità interno, rilevava la nullità del contratto stipulato per violazione dell’art.76, comma 4, del Dlgs.112/2008 (legge finanziaria per il triennio 2008 – 2011) la quale aveva posto il divieto per i comuni che avessero violato il patto di stabilità nell’anno precedente, di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Esclusa pertanto in radice la giuridica configurabilità della tutela richiesta come ristoro dell’interesse alla utilità perduta costituita dalla mancate retribuzioni nell’arco della durata minima legale dell’incarico dirigenziale, il G.L. rigettava la domanda di risarcimento del danno.

Il dirigente propone, quindi ricorso in appello e in quella si prende in esame il tema riguardante l’applicabilità agli incarichi dirigenziali nella P.A. dei limiti di durata dettati dall’art. 19 D. Lgs. n. 165/2001, i quali non possono essere inferiori a tre anni né superiori a cinque e la cui operatività anche nei confronti degli enti locali è veicolata dal comma 6 ter della disposizione in oggetto.

Il Comune di Alcamo ha eccepito la nullità ab origine della stipula in presenza del divieto di assunzioni dettato dall’art. 76 comma 4° D.L. n. 112/2008 per gli enti che si fossero resi responsabili nell’anno precedente del superamento del patto di stabilità interno.

Nella sentenza, che rigetta le richieste del professionista, i giudici affermano che la piena vigenza ed applicabilità ratione temporis di tale divieto configurava vizio idoneo ad invalidare in radice ,per contrasto con una norma imperativa di legge, la stipula dell’incarico dirigenziale precludendo l’insorgere di ogni eventuale affidamento in capo al professionista al prolungamento dell’efficacia temporale dell’incarico funzionale all’osservanza della garanzia di durata offerta dall’art. 19 cit.

Né, si legge nella sentenza, può alternativamente invocarsi il disposto dell’art. 3 comma 5° D.L. n. 90/2014 – Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita’ interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente – atteso che l’autorizzazione al turn over per una quota del personale cessato dal servizio , oltre che destinata ad una tipologia di assunzioni diverse da quella in parola , presupponeva pur sempre la condizione, immanente al sistema, che l’ente fosse in regola con il patto di stabilità interno.

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