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Lo stesso dirigente non può svolgere tutti gli atti della procedura di appalto
M. Petrulli (La Gazzetta degli Enti Locali 15/1/2020)
Come è noto, l’art. 77 comma 4 del codice appalti dispone che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.

Conseguentemente, è illegittimo il comportamento del dirigente comunale che, in una gara di appalto, prende sostanzialmente parte a tutti gli atti della procedura, a partire dalla redazione e adozione del bando fino alla determina finale di aggiudicazione, svolgendo finanche le funzioni di responsabile del procedimento e componente e presidente della Commissione: è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sentenza 2638 dell’11 dicembre 2019.

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