Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico leggi sull’ordinamento degli enti locali” a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
Visto l’Approfondimento n. I “Piccoli Comuni” della parte speciale del PNA 2016 di cui alla delibera del 3 agosto 2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, e, in particolare, il § 3.1 “Unioni di comuni”;
Visto l’Approfondimento n. IV “Semplificazione per i Piccoli Comuni” della parte speciale dell’Aggiornamento 2018 al PNA di cui alla delibera del 21 novembre 2018 n. 1074 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” e, in particolare, il § 1.1 “Semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione”;
Con nota pervenuta all’Autorità il 28/01/2019 n. 6884, il Presidente e legale rappresentante dell’Unione di Comuni della Presolana ha chiesto chiarimenti rispetto alla possibilità per una Unione di Comuni di 8536 abitanti di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) con modalità semplificate.
Il Presidente dell’Unione, richiamando l’Approfondimento n. IV “Semplificazione per i Piccoli Comuni” della parte speciale dell’Aggiornamento 2018 al PNA, ove si prevede “che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate e cioè la Giunta comunale può adottare un provvedimento di conferma del PTPC già adottato dichiarando l’assenza di fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti” (§4.), chiedeva se tali modalità di adozione del PTPCT in forma semplificata, previste espressamente solo per i piccoli Comuni, potessero valere anche per le Unioni di Comuni.
Giova ricordare che la legge 190/2012, all’art. 1, co. 7, come sostituito dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016, stabilisce che nelle Unioni di Comuni per le funzioni associate può essere designato un unico RPCT.
Il medesimo decreto 97/2016, nell’ottica di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni, ha anche introdotto all’art. 3 d.lgs. 33/2013 il co. 1-ter secondo il quale l’Autorità ha facoltà di precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo, in particolare, “modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali”.
La ratio di tale scelta nasce dal fatto che l’Autorità, nella propria attività di vigilanza, ha rilevato che spesso i comuni di piccole dimensioni hanno difficoltà ad adottare ogni anno un nuovo completo PTPCT. Pertanto, nel confermare l’obbligatorietà dell’adozione, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo PTPCT, valido per il successivo triennio, è stato previsto che i piccoli Comuni, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate.
Per “modalità semplificate” l’Autorità ha chiarito che si debba intendere un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, si conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora ciò sia necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.
di cui alla delibera del 3 agosto 2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (§3.1 “Unioni di comuni”), e nell’Approfondimento IV “Semplificazione per i Piccoli Comuni” della parte speciale dell’Aggiornamento 2018 al PNA, di cui alla delibera del 21 novembre 2018 n. 1074 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” (§ 1.1 “Semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione”), cui si rinvia.
Di conseguenza, non è ragionevolmente applicabile anche alle Unioni di Comuni la soluzione che l’Autorità ha elaborato con specifico riferimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti cui si è fatto sopra riferimento, in quanto per le Unioni di Comuni sono state già date indicazioni per la semplificazione nel PNA 2016 e nell’Approfondimento 2018 al PNA cui si è fatto sopra riferimento.
Delibera
– che, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 2-bis) in merito all’adozione annuale di un PTPCT da parte delle amministrazioni e delle indicazioni sopra citate per la semplificazione dell’adozione dei PTPCT per le Unioni di Comuni, si deve ritenere che a queste ultime non si applicano le misure di semplificazione indicate dall’Autorità per i piccoli comuni nell’Approfondimento I del PNA 2016, di cui alla delibera del 3 agosto 2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (§3.1), e nell’Approfondimento IV della parte speciale dell’Aggiornamento 2018 al PNA, di cui alla delibera del 21 novembre 2018 n. 1074 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” (§ 1.1), cui si rinvia.
Francesco Merloni
Depositato presso la segreteria del Consiglio il 3 ottobre 2019
Il Segretario Maria Esposito
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