segnaliamo da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com - 11.09.2020
Condono edilizio, oneri parametrati alla destinazione dell’area (non dell’immobile)
di Pietro Verna
 
 
In breve
Il Consiglio di Stato ribadisce il criterio di calcolo per determinare i contributi di concessione
 
Il calcolo del contributo di concessione dovuto in caso di condono edilizio deve essere rapportato alla destinazione urbanistica della zona e non alla destinazione d’uso d’immobile Lo impone l’ art. 5, comma 1, lett. c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli” (confluito nell’art. 16, comma 4, lett. c, del testo unico dell’edilizia) richiamato dall’ art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (” Il versamento dell’oblazione non esime i soggetti [richiedenti il condono] alla corresponsione al Comune […] del contributo previsto dall’art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10″). Disposizione che non consente di scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale.
In questi termini, il Consiglio di Stato (sentenza 6 luglio 2020, n. 4345) ha confermato la pronuncia del Tar Puglia- Bari (sentenza 25 settembre 2009, n.2125) che aveva ritenuto valido il provvedimento con il quale il Comune di Barletta aveva determinato il contributo concessorio relativo a una domanda di condono edilizio di 67 garage realizzati in zona agricola “sulla base della tariffa vigente in tale zona”. Contributo che, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto essere applicato “in relazione alla concreta destinazione delle opere abusive”, ossia con riferimento ai parametri previsti dal piano regolatore generale “per i nuovi insediamenti tecnologici”.

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