tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Le indicazioni dell’ARERA sulle riduzioni della TARI per le utenze domestiche e non domestiche
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Novità per la TARI e per la Tariffa corrispettiva in tempi di COVID-19. L’ARERA(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) con la deliberazione del 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF ha adottato misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati.
Nella deliberazione sono contenute misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 prevedendo fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività).
Nella deliberazioni sono contenute, altresì, specifiche forme di tutela per le utenze domestiche disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.
Non viene sciolto il nodo sulla sostenibilità finanziaria delle riduzioni tariffarie
Nelle motivazioni della deliberazione è detto che “l’Autorità – unitamente alla valutazione degli strumenti dalla medesima attivabili nell’ambito delle proprie competenze – ha di recente segnalato a Governo e Parlamento l’opportunità di un intervento normativo volto a supportare talune delle urgenti misure regolatorie in via di definizione e ad istituire un sistema per la perequazione dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, con la finalità di sostenere le iniziative adottate dai Comuni o da altri gestori delle tariffe, a tutela degli utenti, connesse alla citata emergenza epidemiologica da COVID-19″. Nelle motivazoni è, alteresì, sostenuto che è ” in particolare urgente – anche in considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale (e delle correlate difficoltà che ne possono conseguire sia per la finanza locale che per l’equilibrio economico finanziario delle gestioni) – prevedere l’introduzione, nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti”.
Per la sostenibilità finanziaria da parte degli Enti locali delle riduzioni tariffarie sono da prevedersi appositi interventi nel prossimo decreto legge.
Le disposizioni contenute nel decreto Cura Italia
Nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 è stabilito, all’art. 107, comma 4, che “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020″. Nel comma successivo, il 5°, è stabilito che “I comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, L. 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021″.
Riduzioni per le utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche la deliberazione dell’ARERA prevede interventi agevolativi riguardanti:
1) le attività che risultano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi o da altri atti assunti dalle autorità competenti, con assenza di produziione di rifiuti;
2) altre categorie di utenti che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, hanno, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti.
Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione
Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A enucleate dal D.P.R. n. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo una apposita formula che tiene conto dei giorni di chiusura stabiliti.
Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A enucleate dal D.P.R. n. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori pari al 25%.
Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A enucleate dal D.P.R. n. 158/1999) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, l’Ente territorialmente competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri visti in precedenza.
E’ stabilito che:
– nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività;
– nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del D.P.R. n. 158/1999 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell’Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.
Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche non soggette a sospensione
Diciamo subito che siamo in presenza di riduzioni facoltative. Infatti, è stabilito che alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell’Allegato A, diverse dalle utenze viste nel paragrafo precdente, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l’Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.
Ai fini della riduzione necessita una apposita istanza. E’ previsto che i fattori di correzione a favore delle utenze possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell’utente non domestico che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.
Agevolazioni per le utenze domestiche disagiate
E’ stabilito che nelle more della definizione della disciplina, da parte dell’ARERA, che dovrà assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, i gestori possono riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.
Le caratteristiche del beneficio:
1) l’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti.
2) l’agevolazione tariffaria viene quantificata dall’Ente territorialmente competente, in accordo con l’Ente locale, ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell’avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l’applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.
Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all’erogazione dell’agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità innanzi visti.
Il riconoscimento dell’agevolazione ai beneficiari viene effettuato dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza su richiesta presentata entro l’anno 2020 dall’utente, che dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
– il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE;
– il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare.
Alla richiesta va allegata idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
In caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell’avviso di pagamento o nella fattura inviata all’utente.
La pubblicità per le riduzioni TARI
I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti,con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche.
La pubblicità riguardante la raccolta rifiuti
I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza – tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni – delle specifiche indicazioni rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell’emergenza da COVID-19.
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