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Assunzioni e resti assunzionali
L’ufficio del Personale di questo Comune chiede se, ai sensi del nuovo D.M. 17 Marzo 2020 (decreto assunzioni), è possibile utilizzare i resti assunzionali se si è Comune virtuoso, cumulandoli con i nuovi parametri. Ci sono limitazioni?
a cura di Andrea Bufarale
Come disposto dall’art. 5, comma 2, D.M. 17 Marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, attuativo dell’art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto “Crescita”) ed ai sensi di quanto previsto dalla bozza di Circolare Ministeriale in attuazione del citato D.M., “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”.
Tale assunto, confermato dalla bozza di circolare esplicativa del D.M. attuativo, ha pertanto previsto un percorso assunzionale agevolato per gli enti c.d. “virtuosi” ovvero il cui rapporto tra spesa del personale e media delle spese correnti (al netto del FCDE) degli ultimi 3 rendiconti è al di sotto del valore soglia minimo di cui alla Tabella 1 del D.M. 17 Marzo 2020 ma che merita un successivo approfondimento.
Infatti, dalla lettura della norma, si può evincere come i resti assunzionali derivanti da cessazioni di anni precedenti al 2020 (fino al 31.12.2019) non possono essere cumulati con la “capacità assunzionale” derivante dai nuovi parametri ma che è consentita, per gli enti “virtuosi”, una sola operazione.
Tali enti, in deroga al limite degli incrementi percentuali previsti dalla Tabella 2 per il quinquennio 2020/2024 dello stesso D.M. per la propria fascia demografica, possono aumentare con percentuale maggiore la spesa di personale utilizzando i resti assunzionali derivanti da anni precedenti rispetto agli enti meno virtuosi che possono, invece, utilizzare i resti assunzionali derivanti da anni precedenti solamente in sostituzione della capacità assunzionale derivante dal nuovo calcolo (per via del fatto che, dovrebbero tendere alla riduzione del proprio parametro soglia verso quanto disposto dal Ministero entro il 2025 e pertanto vedrebbero ulteriormente compressa le proprie possibilità di assunzione).
Sulla scorta di quanto sopra, la risposta al quesito è pertanto da intendersi negativa.
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