Sull’addio al turnover l’incognita tetti
di Arturo Bianco – Il Sole 24 Ore – 13 Maggio 2019
Le nuove regole sulle assunzioni contenute nel Dl crescita sollevano più di un’ incognita applicativa per Regioni e Comuni, a partire dalla permanenza o meno in vigore del tetto alla spesa di personale. Non sono minori i dubbi dei comuni senza dirigenti per il calcolo del tetto alle risorse del salario accessorio per la possibilità di prevederne l’ incremento con il taglio delle capacità assunzionali. Tempistica ed effetto sulle assunzioni dipendono in realtà dall’ emanazione del decreto attuativo: calendario incerto, come mostra per esempio il fatto che è appena arrivato in Gazzetta Ufficiale, con oltre un anno di ritardo, il Dpcm sul salario accessorio nelle regioni e Città metropolitane virtuose mentre non è mai stato emanato il decreto sull’ apprendistato ex articolo 47 del Dlgs 81/2015.
Un ritardo nell’ effettiva attuazione delle assunzioni già previste o avviate si concretizzerà in tutte le amministrazioni in cui le capacità assunzionali potranno essere inferiori a quelle fissate non più tardi di poche settimane fa dalla legge di conversione del Dl 4/2019, cioè il 100% dei risparmi delle cessazioni del 2018 e del 2019 e le capacità assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate.
L’ entrata in vigore delle nuove disposizioni produrrà i suoi effetti sulle assunzioni previste dalla precedente programmazione del fabbisogno e dalle procedure concorsuali avviate in applicazione di queste previsioni; alle assunzioni si applicheranno anche i nuovi vincoli dettati dal decreto attuativo che deve fissare il rapporto soglia tra la spesa di personale e le entrate correnti, e le percentuali di assunzioni che possono essere avviate? E, nei Comuni senza dirigenti, continua a operare la disposizione per cui gli enti possono diminuire le capacità assunzionali per finanziare l’ aumento delle risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzative? Con il nuovo decreto, gli enti dovranno riscrivere per la quarta volta da novembre la programmazione del fabbisogno (Sole 24 Ore di lunedì scorso).
La formulazione legislativa sembra superare il vincolo dettato dalla legge 296/2006, per cui le amministrazioni locali e regionali devono rispettare il tetto di spesa del personale, che per gli enti già soggetti al patto è fissato nella spesa media del triennio 2011/2013 e per quelli che non erano soggetti a tale vincolo in quella del 2008. Ma non c’ è alcuna abrogazione formale e persistono i divieti di effettuare assunzioni e di inserire nel fondo le risorse variabili per gli enti che nell’ anno precedente hanno superato il tetto. Le nuove regole si applicano a Regioni e Comuni e si estendono al servizio sanitario, ma va chiarita la sorte di enti e agenzie regionali e delle Unioni dei Comuni.
Un chiarimento di grande rilievo si impone per i Comuni senza dirigenti: a loro la legge di conversione del Dl 135/2018, all’ articolo 11 bis, concede di aumentare le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative diminuendo in misura corrispondente le capacità assunzionali. In assenza di una deroga espressa, si deve trarre la conclusione che anche queste risorse debbano essere inserite nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata e per il finanziamento delle posizioni organizzative, vanificando quindi le finalità di questa scelta legislativa.
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