tratto da self-entilocali.it
Lombardia, del. n. 163 – Liquidazione delle somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche
Pubblicato il 14 maggio 2019
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere, dopo l’approvazione del relativo regolamento, alla liquidazione delle somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche, già accantonate nei capitoli previsti per i lavori e le forniture.
I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione 163/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 maggio, hanno chiarito che il regolamento può disciplinare con effetto retroattivo la distribuzione di incentivi tecnici accantonati nel regime normativo antecedente il d.lgs. 50/2016 perché la retrodatazione degli effetti è consentita dall’art. 216, 1° e 3° comma, D.lgs. 50/2016 (Sez. Liguria, del. n. 31/2019).
Inoltre, tenendo conto che la disposizione introdotta dal comma 526 dell’art. 1 della legge di stabilità 2018 non ha natura di interpretazione autentica, ma innovativa (come peraltro affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 6/2018), gli incentivi per funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo del trattamento accessorio solo se relativi a contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro siano stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1° gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, in cui l’affidamento del contratto sia stato deliberato dopo tale data (Sez. Lombardia, del. n. 258/2018; Sez. Umbria, del. n. 56/2019; in senso difforme, Sez. Veneto, del n. 429/2018).
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